Trans-ragazze: la nuova anoressia

bambini, Corpo-anima, donne, Femminismo, gender, sessualità Dicembre 13, 2020

Le boomer hanno cercato di sfuggire alla miseria femminile ricercando la parità e l’androginizzazione simbolica. Una sorta di disforia politica. Le anoressiche hanno lavorato direttamente sul corpo. Le ragazze che transizionano portano ad apparente perfezione questo lavoro sul corpo femminile usando le nuove tecniche degli ormoni e della chirurgia. Il corpo femminile come campo di battaglia

Come verremo al mondo nel 2050?

bambini, Corpo-anima, donne, salute, sessualità Novembre 29, 2020

Silvia Guerini del gruppo Resistenze al Nanomondo commenta il recente convegno “Scienza ed etica del controllo riproduttivo: come sarà la riproduzione umana nel 2050?”. Una proposta di discussione

Il Transchilismo è un culto. La realtà non conta

Femminismo, gender, questione maschile, violenza maschile Novembre 27, 2020

Transattivisti e queer sfuggono a ogni confronto: o ti sottometti al culto o sei transfobica. Forse perché i loro argomenti non tengono alla prova di realtà. Come nel caso degli omicidi di persone trans: vediamo

Armine non è bella

Corpo-anima, Donne e Uomini, TEMPI MODERNI Agosto 29, 2020

Armine Harutyunyan, modella di Gucci, non è bella. E dire che non è bella non è bodyshaming. Attente al business, e al pensiero unico queer

APPUNTI PER UNA CITTA’ NUOVA

Corpo-anima, Donne e Uomini, economics, Politica, TEMPI MODERNI, Uncategorized Luglio 13, 2020

Dopo Covid-19 l’accelerazione riformista non basta. Donne di tutto il mondo sono al lavoro per un cambio di paradigma. Questo il nostro contributo alla discussione: i corpi al centro, con il loro spazio-tempo inviolabile, e un’altra idea di lavoro. Appunti per un Manifesto sulla Città, luogo della trasformazione e della politica

PERCHE’ LA LEGGE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E’ UNA FACCENDA CHE RIGUARDA NOI DONNE. TUTTE

Corpo-anima, Donne e Uomini, Politica, questione maschile, TEMPI MODERNI Giugno 22, 2020

Tutte, davvero tutte  le donne devono capire i rischi che corrono con la nuova legge contro l’omotransfobia se si insisterà a parlare di “identità di genere”. E unirsi per ottenere che quel testo cambi

#COVID-19: QUALCHE UMILE IDEA PER LA LOMBARDIA

Uncategorized Aprile 16, 2020

Non è il momento di recriminare sugli errori della politica, che si tratti del Governo o delle Regioni. Né tantomeno -spregevolmente- di fare campagna elettorale. Contribuiamo tutti a ridurre il danno Coronavirus. Qui qualche idea per la Lombardia

IN RADICE- PER L’INVIOLABILITA’ DEL CORPO FEMMINILE

Corpo-anima, Donne e Uomini, questione maschile Febbraio 11, 2020

Un’ampia rete di associazioni e singole femministe radicali italiane collegate con il femminismo europeo darà vita nel prossimo marzo a un’articolata serie di iniziative alleate sul tema dell’INVIOLABILITÀ DEL CORPO FEMMINILE e invita altri gruppi e singole a unirsi alla mobilitazione. Per aderire scrivere a inviolabili01@gmail.com o nei commenti al post

La vera discontinuità: Mariana #Mazzucatopremier

Donne e Uomini, economics, Politica, questione maschile Agosto 26, 2019

Con la sua carica innovativa, il profilo internazionale e il portato di competenza, la premiership all’economista Mariana Mazzucato potrebbe davvero sparigliare, restituendo campo allo sguardo e all’autorevolezza femminile di cui la politica italiana continua ostinatamente e insensatamente a privare il Paese.

Cgil e utero in affitto: progressisti contro femministe. Ecco gli appelli delle donne a Landini

Corpo-anima, Donne e Uomini, Politica Giugno 16, 2019

Cgil pro utero in affitto: ecco gli appelli delle femministe a Maurizio Landini per un franco e definitivo confronto

Via le spalle dal muro! Una Rete delle donne per fare cose meravigliose (e trovare i soldi per farle)

Donne e Uomini, economics Maggio 21, 2019

Resistere non basta più! La rete che ci tiene insieme contro violenza, prostituzione, utero in affitto deve servirci anche per dare corso ai nostri desideri, per le nostre belle imprese, per trovare i soldi necessari a metterle al mondo

Verità per Imane Fadil

Donne e Uomini, questione maschile, Uncategorized Maggio 20, 2019

Attaccamento alla verità e alla giustizia hanno dato senso alla vita di Imane, ci tocca raccogliere questo senso e continuare nel lavoro di dire la verità, di dire di quante falsità e menzogne e ingiustizie abbia bisogno chi esercita il dominio

Regione Emilia: Sinistra Italiana pronta a rompere la maggioranza in difesa dell’utero in affitto

Politica, questione maschile, Uncategorized Aprile 18, 2019

Il capogruppo di Sinistra Italiana in Regione Emilia Igor Taruffi pronto a rompere la maggioranza di governo e a votare con il M5S pur di avere la legge contro l’omotransnegatività senza pronunciamenti contro l’utero in affitto. Continua l’anomalia della sinistra in Italia: pro Gpa mentre nel resto d’Europa è contro

Per un libero confronto con Giorgia Meloni

Donne e Uomini, Politica, questione maschile Marzo 31, 2019

Giorgia Meloni a Verona ha detto alcune cose condivisibili (non tutte). Ma nelle sue analisi si ferma a metà del guado. E non arriva mai ad attaccare l’origine dei mali che denuncia: il patriarcato

Trento per l’abolizione della Merlin. Grazie all’astensione del Pd

Donne e Uomini, Politica, questione maschile Marzo 30, 2019

A Trento due mozioni Lega e M5S per l’abolizione della legge Merlin passano grazie all’astensione del Pd. Che il giorno dopo cambia idea, ma la frittata ormai è fatta. Un partito allo sbando su temi eticamente sensibili, che non si vogliono affrontare perché “divisivi”. Ma le sinistre d’Europa lo hanno fatto

Distruggi la mia vagina!

Corpo-anima Marzo 19, 2019

Perché prostituzione e immaginario pornografico pretendono di stare al cuore del discorso femminista? Perché il sex work spinge per consolidarsi come paradigma di libertà femminile e a dare corpo a iniziative politiche a tutto vantaggio del colossale business del mercato prostituente?

La battaglia delle calabresi contro il Consiglio Regionale saudita

Donne e Uomini, Politica, questione maschile, Uncategorized Marzo 17, 2019

Occhi puntati su Regione Calabria, dove il 25 marzo in vista del voto di novembre si tenterà di approvare la doppia preferenza di genere contro la scandalosa misoginia istituzionale: 1 donna contro 31 uomini. Finora i tentativi si sono scontrati con una furibonda resistenza maschile

PROPOSTA PILLON SULL’UTERO IN AFFITTO: SOLO FUMO NEGLI OCCHI

Corpo-anima, Donne e Uomini, Politica, questione maschile Febbraio 19, 2019

Non serve nessuna nuova legge per perseguire la Gpa realizzata all’estero o per intervenire sulle anagrafi: bastano le direttive dei Ministri. Per questo la proposta Pillon è mera propaganda

Essere transessuali contro il transcult

Corpo-anima, Donne e Uomini, TEMPI MODERNI, Uncategorized Febbraio 15, 2019

Un documento importante, firmato da persone transessuali, che fa chiarezza sulla differenza tra transessualità e transcult/trans-attivismo. Da cui si sentono danneggiati e prendono le distanze

Depressione maschile, efficacia femminile: il mondo che viene avanti

Donne e Uomini, femminismo, Politica, questione maschile Febbraio 12, 2019

Non si deve avere paura: il contrattacco maschile è solo qui e ora, destinato a finire. In cerca della nostra efficacia, tenendo all’orizzonte il cambio di civiltà

Xenofemminismo, o della Seduzione

Corpo-anima, economics Gennaio 31, 2019

Xenofemminismo è un femminismo biotech, antinaturalista e abolizionista del genere che tiene al centro cyborg, trans e queer. Gli ormoni possono tutto, e la parola “donna” viene archiviata

SITI CACCIA-BUFALE: NON GLI CREDETE!

informazione, TEMPI MODERNI Gennaio 26, 2019

I siti di fact-checking e i cacciatori di fake news in molti casi sono i primi a spacciare bufale per ottenere il massimo di clic, protetti da una super-credibilità che non meritano affatto

Umiliazione Banfi

Politica, TEMPI MODERNI Gennaio 23, 2019

La nomina di Lino Banfi all’Unesco è l’amarissima ciliegina sulla coeva manovra del popolo, che non spreca soldi in minchiate come i libri, la scuola, la ricerca e l’università. La definitiva dimostrazione che la cultura non serve a niente. Una cosa enorme, nella sua meschinità

I “due padri” vogliono TUTTO

bambini, questione maschile Dicembre 16, 2018

Su un piatto della bilancia il tuo desiderio di diventare padre senza madri tra le scatole. Sull’altro piatto il male che si fa alla salute fisica e psichica di donne e bambini. L’indifferenza etica assoluta pur di soddisfare un tuo desiderio e una tua fantasia di omofecondità

L’ADOZIONE DELL’ALTRO PADRE: SOLO IL MALE MINORE, NON IL SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO

bambini, Donne e Uomini Novembre 14, 2018

Il Tribunale dei minori di Milano sbaglia: l’adozione del “secondo padre” è solo il male minore, non il superiore interesse del bambino. Il cui best interest sarebbe non essere separato dalla madre

Differenza sessuale nell’accoglienza: il dono che dobbiamo a Desirée

Donne e Uomini, migranti, Politica, stupro, violenza maschile Ottobre 26, 2018

Desirée è l’ennesima bambina martire-testimone del dominio maschile. Favorire le donne nelle politiche di accoglienza è il dono che le dobbiamo

Ddl Pillon: l’autogoal dei pro-family (remembering Salomone)

bambini Settembre 26, 2018

Il ddl Pillon è un autogoal per i difensori della famiglia tradizionale. Per evitare di ritrovarsi nei guai, la gente si sposerà sempre meno e farà ancora meno figli

Gender X: il potere degli adulti, il corpo dei bambini

bambini, gender, genere Settembre 13, 2018

Che cosa fonda il supposto diritto dei genitori a non tenere conto del sesso biologico della figlia e del figlio e di optare invece per l’indeterminazione di genere, ovvero di farlo crescere né femmina né maschio a dispetto della verità del suo corpo? Sempre più potenti Big Pharma e Big Fertility

Asia, non Asia

donne Agosto 29, 2018

Sbaglio ad aspettarmi da una donna un più di umanità, di forza e di responsabilità? Non si fa un errore, piuttosto, a comprendere e giustificare sempre e comunque? Non si corre il pericolo dell’infantilizzazione, della vittimizzazione, e della deresponsabilizzazione?

Bambole, puttane, Dee

Corpo-anima, Donne e Uomini, femminicidio, questione maschile, violenza sessista Agosto 9, 2018

Le bambole da stuprare raccontano la resa senza condizioni a una sessualità maschile che si esprime come predatoria, perversa e violenta “per natura”. Che chiede una cosa da usare, non un soggetto con cui entrare in relazione. La donna incinta, da sempre adorata e divinizzata, diventa un orinatoio e un vomitatoio. Misoginia estrema da fine patriarcato

Lettera a Maurizio Martina sull’utero in affitto e altre brutte cose

bambini, diritti, Politica, questione maschile, violenza sessista Luglio 30, 2018

Grande parte del femminismo italiano esprime preoccupazione sull’idea di diritti civili rappresentata dal neo-nominato responsabile Pd Sergio Lo Giudice (utero in affitto, prostituzione, assistenza sessuale ai disabili, ormoni ai bambini). E’ questo il solco in cui si muove il partito, in opposizione a tutte le altre sinistre europee? Una politica neoliberale, misogina, distopica? E perché tacciono, le donne Pd?

Fontana, omogenitorialità, utero in affitto: quello che si DEVE sapere

bambini, Corpo-anima, Donne e Uomini Luglio 27, 2018

Le dichiarazioni del ministro Fontana aprono il conflitto nel governo su omogenitorialità e utero in affitto. Rivelando una confusione e una disinformazione inaccettabili, la necessità di un ampio dibattito pubblico e la misoginia della sinistra italiana, unica pro-Gpa in Europa

Utero in affitto: oggi la battaglia è nei Comuni

bambini, diritti, Donne e Uomini, violenza sessista Luglio 4, 2018

La legalizzazione dell’utero in affitto è difficile e non conviene ai committenti: meglio una madre surrogata dall’altra parte del mondo, più facile cancellarla. La battaglia è nelle anagrafi, perché riconoscano come figli legittimi i bambini nati da Gpa

Strappare il popolo al populismo

Donne e Uomini, Femminismo, italia, Politica Giugno 25, 2018

Si tratta di inventare un linguaggio pubblico che esprima i bisogni reali delle persone, contrastando la retorica populista. Di salvare la giustizia: la sinistra non l’ha saputo fare. E’ la sapienza femminile che può farlo

La carica delle Sudiste

Donne e Uomini, Politica, sud Marzo 14, 2018

La notizia non deve sfuggire: il Sud a 5 stelle manda un gran numero di donne alla Camera e al Senato. Molte più elette che in Lombardia. Una prima volta per le cittadine meridionali. Che va osservata con attenzione

Pamela, il suo cliente, il giornalista: analisi di un testo

Donne e Uomini, femminicidio, questione maschile, sessualità Febbraio 8, 2018

Indignazione e proteste per l’articolo del Corriere della Sera su Pamela e il suo “cliente”. Vale la pena di analizzare questo testo come lapsus rivelatore sui meccanismi della sessualità maschile

Campagna elettorale 2018: le donne non vanno più di moda

diritti, Donne e Uomini, italia, questione maschile Febbraio 5, 2018

Le donne non sono più target del marketing elettorale. Siamo un tema vecchio e poco smart. Ma come materia prima -prostituzione, utero in affitto- andiamo sempre piuttosto forte

Fatta la legge, gabbata la madre: Milano riconosce due padri gay

bambini, Corpo-anima, Donne e Uomini Gennaio 25, 2018

A Milano per la prima volta l’anagrafe iscrive due uomini come genitori. Stigmatizzato a parole, l’utero in affitto è ammesso nei fatti. E cresce il numero di bambini strappati alla madre. Senza dure sanzioni, il biobusiness non si fermerà

Le due madri di Juan, bambino-fantasma

bambini, diritti, Donne e Uomini, TEMPI MODERNI Dicembre 24, 2017

A Juan, nato da due donne italiane in Spagna, il sindaco di Perugia nega la cittadinanza: il bimbo non è italiano né spagnolo. Grave errore, che nasce dalla confusione tra maternità -che è semper certa- e l’omogenitorialità maschile. Ma non c’è parità tra i sessi, sul fronte riproduttivo

Utero in affitto: ora sanzioni e punizioni

bambini, diritti Dicembre 20, 2017

La sentenza della Corte Costituzionale sancisce definitivamente che l’utero in affitto è un disvalore assoluto e offende la dignità della donna. Ma non basta. Senza pesanti sanzioni, il turismo procreativo per Gpa continuerà a crescere

Il partito delle Foglioline Incazzate

Donne e Uomini, italia, Politica, questione maschile Dicembre 11, 2017

Piero Grasso di Liberi&Uguali ci chiama Fogliolinela miccia che accende definitivamente la rabbia delle donne. Tocca proprio alla sinistra rappresentare al meglio il maschilismo del Paese. La voglia di fondare un partito a guida femminile è irresistibile

Liberi & Machi, o del separatismo maschile

Donne e Uomini, Politica, questione maschile Dicembre 6, 2017

L’immagine dell’assemblea di Liberi&Uguali sembra quella di un partito iraniano. Uomini, uomini, uomini. Nemmeno il tempo di un frettoloso pinkwashing. Quando il gioco si fa duro e i posti sono pochi, le donne sono ricacciate ai margini. E perfino la destra appare più women friendly. E’ la principale debolezza della “nuova” sinistra

26 ragazze: io so (chi è stato)

Donne e Uomini, femminicidio, questione maschile, violenza sessista Novembre 19, 2017

Le 26 ragazze sono morte a causa della violenza maschile: uomini che le hanno torturate e stuprate prima del viaggio, uomini i compagni di viaggio sopravvissuti, uomini i futuri clienti, schiavisti “a loro insaputa”. Ma vogliamo i particolari

Un salto quantico: adesso sono gli uomini ad avere paura

Donne e Uomini, Femminismo, questione maschile, violenza sessista Novembre 4, 2017

Migliaia di uomini in tutto il mondo in queste ore stanno tremando: basta una testimonianza o un sms, e la loro vita può andare in pezzi. Adesso sono loro ad avere paura. Un cambio di stato radicale. Da che parte si ricomincia?

La violenza dei maschi femministi

Donne e Uomini, Femminismo, questione maschile, Uncategorized, violenza sessista Ottobre 30, 2017

Gli uomini ti spiegano tutto del mondo, ma pretendono di spiegarti anche che cos’è una donna. C’è un termine per questo sopruso: mansplaning. Che va denunciato e fermato come tutti gli altri. E’ tempo di un nuovo separatismo femminista

Nei panni dell’altra: gli argomenti di chi è a favore dell’utero in affitto

Corpo-anima, diritti, Donne e Uomini Ottobre 19, 2017

Sorprende che vi siano donne e femministe, soprattutto giovani, che militano per la libera Gpa. O altre che si ostinano nella ricerca di una terza via –né pro, né contro-. Proviamo a esaminare le ragioni di chi si trattiene sulla soglia. E a confutarle

Generazione di fenomeni

bambini, Corpo-anima, diritti, Donne e Uomini, sessualità Settembre 27, 2017

Ordinare un figlio usufruendo di grembi compiacenti si colloca sulla scia del pagare in cambio di sesso. Gli esseri umani prodotti di consumo con estensione del modello prostitutivo all’intera collettività

Quando Saviano parla di donne. E sbaglia

Donne e Uomini, femminicidio, italia, migranti, questione maschile Settembre 19, 2017

Dopo aver dato delle egoiste alle italiane perché non donano i propri ovociti, Roberto Saviano minimizza per correctness la questione migranti-libertà femminile. Alimentando il consenso alle destre xenofobe

Fecondazione assistita anche per le single, no all’utero in affitto: la Francia riconosce la differenza sessuale

Donne e Uomini, questione maschile, TEMPI MODERNI Settembre 13, 2017

La logica dispari riconosce asimmetria riproduttiva tra uomo e donna, al cuore della differenza sessuale. Sì alle tecnologie riproduttive per tutte le donne, anche single. No all’utero in affitto per tutti, anche per quegli uomini che vogliono cancellare la madre. Se un uomo vuole un figlio lo chieda a una donna, e non pretenda con i suoi soldi di farla scomparire.

Violenza sulle donne: ricominciare daccapo

Donne e Uomini, femminicidio, violenza sessista Settembre 10, 2017

Un’enorme baraccone, kermesse, scarpette rosse, trasmissioni tv, business della formazione –che dà da mangiare a molti uomini-. Ma la violenza sulle donne non diminuisce. Alcune idee per ripensare come contrastarla

Gli stupri, gli stranieri, gli italiani

Donne e Uomini, questione maschile, violenza sessista Settembre 1, 2017

La presenza di molti maschi migranti espone le donne del nostro Paese al rischio di un sovrappiù di violenza. Almeno 900 stupri in più nel giro di 6 mesi, 150 al mese, 5 al giorno. Dalle percentuali si può dedurre che i maschi stranieri stuprano di più dei maschi italiani. Tacere e minimizzare decuplica la violenza sulle donne

Boldrini, ArciLesbica e gli odiatori di donne

Donne e Uomini, Politica, questione maschile Agosto 15, 2017

Lo tsunami di odio che si è abbattuto su Laura Boldrini non si spiega solo con la sua politica sui migranti.

Qualche tempo fa si era sparsa la leggenda metropolitana (fake news) secondo la quale la presidente della Camera avrebbe auspicato l’abbattimento di tutti i monumenti del Ventennio: balla sesquipedale, motivo di ulteriori ingiurie e improperi, e che Boldrini è stata costretta a smentire.

Ho accolto con sollievo, per lei, per tutte, la sua decisione di passare a vie legali (vedo già i leoncini da tastiera che tendono a ritirarsi dalle pagine social di molte donne oggetto di persecuzione).

Boldrini ha cercato a lungo di risolvere politicamente la questione, con il dialogo, ragionando. Ma non c’è stato verso. Con gli hater non si dialoga: devono pagare –condanne, risarcimenti- per valutare di fermarsi. Lo dico per esperienza personale. Fagli mettere mano al portafogli e la musica cambia.

Che cosa odiano gli odiatori? Odiano soprattutto il fatto che Boldrini sia una donna. E che sia una donna assertiva, matura in una posizione di potere e sessualmente non dominabile. Non a caso cercano di ricondurla “a ragione” per vie sessuali: lo stupro come femminicidio simbolico.

Con lo stupro, atto pseudo-sessuale- si uccide il libero desiderio di una donna, si stermina la sua soggettività, la si riconduce allo statuto patriarcale di oggetto muto. Anch’io appartengo al genere maturo-assertivo, e me ne intendo.

Che molte donne partecipino al sabba non deve stupire: si chiama autosessismo, funziona da sempre, lo vediamo agire clamorosamente nel caso madri che infibulano le figlie, custodi zelanti dell’onore e del dominio maschile. Senza la collaborazione di molte donne il gioco finirebbe perché si rivelerebbe per quello che è: purissimo sessismo violento.

Boldrini è archetipicamente una madre, non una puella. E’ Demetra, non Kore. E’ una donna che esercita la sua autorità, eccitando una misoginia radicale.

Proprio in questi giorni, mentre Boldrini annuncia la sua decisione di passare a vie legali, un’ondata di inaudito odio misogino e lesbofobo si sta abbattendo sulle pagine social di ArciLesbica, storica associazione delle lesbiche italiane. Odio agito da uomini, soprattutto gay, con il sostegno di maschi Mra (Men’s Right Activist fascistoidi) e delle solite fervide vestali, comme il faut: le dinamiche sono sempre le stesse.

Anche nel caso di ArciLesbica, donne assertive che in particolare stanno dicendo no alla Gpa (utero in affitto) rompendo il fronte Lgbt (il “diritto” a Gpa è stato tema eminente e divisivo nell’ultimo Pride) e che, di fondo, esprimono un’estraneità radicale al fallocentrismo e al fallogocentrismo.

L’occasionale casus belli è stata la pubblicazione dell’articolo di una femminista americana che facendo riferimento alla “guerra dei bagni” -tema politico di primo piano negli Stati Uniti, che ha visto scendere in campo personalmente i Presidenti: in sostanza la possibilità per i transgender di accedere ai bagni riservati al genere d’elezione- dichiarava che tra le donne di nascita e le transwomen sussistono significative differenze. Lo ha detto la femminista Germaine Greer (L’Eunuco Femmina) ed è stata crocifissa e ostracizzata. Lo ha detto la scrittrice e attivista per i diritti civili nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Dovremmo essere tutti femministi), che per questa ragione viene perseguitata da quella che qualcuno ha chiamato Santa Inqueerizione. C’è molto da dire sulla pseudo-queer politics funzionale al mercato neoliberista, ne ho scritto qui e ne scriverò in un libro collettivo sull’utero in affitto che uscirà a novembre.

L’articolo dell’americana argomentava pacatamente una verità elementare –nascere donna e sentirsi donna/diventarlo non sono esperienze coincidenti-, ma pochi si sono presi la briga di leggerlo: sui social non si va oltre i titoli e i claim.

Come se qui capitasse ogni giorno che le transwomen non vengano accolte dalle donne e dalle femministe: che io sappia non è successo mai, fin dalla notte dei tempi. Nelle donne, a cominciare dalle proprie madri, e nelle femministe le transwomen hanno sempre e storicamente trovato sponda, accoglienza, relazioni, aiuto. Senza il sostegno delle donne le transwomen sarebbero ancora alle mercé degli uomini, clienti e sfruttatori, condannate alla prostituzione come unico destino. La cultura mediterranea ha molto da insegnare anche su questo fronte a quella anglosassone, con la sua ossessione queer-classificatorio-diagnostica. In Gb l’omosessualità è stata un reato penale fino al 1982. 

Ebbene, tanto odio contro le donne come contro ArciLesbica non l’ho mai visto. Forse, appunto, solo nel caso di Boldrini.

Invito le amiche di ArciLesbica a regolarsi come lei: screenshottare, querelare. Anche se le sentenze non liberano dall’incombenza del lavoro politico. Quello andrà avanti, lo faremo insieme.

Solidarietà a Laura Boldrini, solidarietà alle sorelle di ArciLesbica.

 

 

Censurata

Corpo-anima, Donne e Uomini, questione maschile, Uncategorized Marzo 23, 2017

Per la seconda volta in pochi mesi Facebook mi ha oscurato su segnalazione. L’altra volta ha dovuto scusarsi. La censura ha a che vedere con la mia battaglia contro l’utero in affitto

Alcune proposte per fermare l’utero in affitto

Corpo-anima, Donne e Uomini, economics, questione maschile, Uncategorized Marzo 18, 2017

Come fermare l’utero in affitto: le cose che ho detto il 16 marzo alla serata organizzata da Rua alla Casa dei Diritti di Milano

Renzi, Pisapia e il modello Milano: un treno da non perdere

Politica Marzo 12, 2017

La prospettiva di portare al governo nazionale l’efficace centrosinistra milanese rischia di essere compromessa da microinteressi, antipatie impolitiche e pregiudizi su Milano. Ma questo treno non si deve perdere

Il “padre” di Trento e l’adozione gay di Firenze: niente in comune tra le due sentenze

Corpo-anima, Donne e Uomini, Politica, questione maschile, Uncategorized Marzo 10, 2017

Nel primo caso utero in affitto, cancellazione della madre, mercato, egoismo e ingiustizia. Nel secondo accoglienza, generosità, umanità e il vero interesse del minore che passa dall’abbandono a un nucleo affettivo

Doppio padre, nessuna madre. La sentenza di Trento e la scomparsa delle donne

Corpo-anima, Donne e Uomini, questione maschile Marzo 1, 2017

La sentenza di Trento inventa una nuova figura di padre -né biologico, né adottivo- con cui sostituisce la madre. E procede verso la cancellazione delle donne dalla scena procreativa

La scissione del Pd e il silenzio delle donne

Donne e Uomini, Politica, questione maschile, Uncategorized Febbraio 20, 2017

La crisi del Pd è stata un affare per soli uomini, anche se il rischio politico lo corriamo tutte e tutti. Perché le donne si sono tenute fuori? Un fragoroso silenzio, che dice molte cose

Le donne, le/i trans e la pseudo-queerpolitics patriarcale

Donne e Uomini, questione maschile, sessualità Febbraio 2, 2017

Le operazioni di transizione linguistica (non donna incinta ma persona incinta, non seno ma petto, non vagina ma buco davanti) sono a danno delle donne di nascita e di genere –o ciswomen. Il pene e i testicoli non sembrano offensivi per nessuno. La pseudo-queerpolitics è il nuovo volto del patriarcato

Women First: la vera alternativa agli “uomini forti”

diritti, Donne e Uomini, Politica Febbraio 1, 2017

La presa di parola autorevole che abbiamo visto nella Women’s March di Washington ora deve tradursi in agenda politica. Perché le donne oggi lottano per tutti e sono la vera alternativa ai populismi

Strasburgo: giusto togliere il bimbo italiano nato da utero in affitto. Luci e ombre di una sentenza

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Caro Pd, io non ti capisco (la marcia delle donne contro il populismo)

Donne e Uomini, Politica Gennaio 22, 2017

Caro Pd leggi quello che sta capitando. Renditi conto che senza le donne o contro le donne oggi non si va da nessuna parte. Che l’alternativa al populismo e all’uomo “forte” è il senso del popolo e dei suoi bisogni autentici di cui le donne sono portatrici

Quelle che non si difendono dalla violenza

Donne e Uomini, femminicidio, violenza sessista Gennaio 16, 2017

Rosanna Belvisi, uccisa a Milano dal marito, ha subito per vent’anni senza reagire. A Messina Ylenia difende il fidanzato che le ha dato fuoco. Ha senso comprendere e giustificare? Non dovremmo pretendere che le sorelle abusate reagiscano prima che sia troppo tardi?

Il Diavolo probabilmente

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Qualunque spiegazione, in storie come quella di Ferrara, non dà mai pienamente conto dell’enormità di ciò che è accaduto. Psicologismi e sociologismi non colgono la banalità del male

Simpathy for the Devil (e Buon Natale)

AMARE GLI ALTRI, jihad, terrorismo Dicembre 23, 2016

Anis Amri, l’attentatore di Berlino, è stato ucciso dalla polizia a Sesto San Giovanni. Dal mio cuore sgorga un inconsulto sentimento di compassione per quel giovane diavolo assassino. Non so se è bene che io l’abbandoni in fretta o se devo seguire il suo filo

L’assedio di Milano

Politica, tv Dicembre 10, 2016

Milano non è la borghesia alla prima della Scala. Milano è il lavoro sui migranti, migliaia di giovani felici di viverci, una città rinata grazie al buon governo di centrosinistra. Che dovrebbe estendersi a tutto il Paese

Dopo il No: cosa dovrebbero fare Renzi e il Pd (imho)

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Il NO non è stato populista, ma popolare, che è ben altra cosa. Populista potrebbe essere semmai la risposta politica che è ancora tutta da costruire. Tocca al Pd arginare la deriva a destra. A patto di affrontare l’emergenza sociale. E quanto a Renzi…

Dopo il 26 novembre: ancora sul separatismo femminile

Donne e Uomini, Femminismo, Politica, questione maschile Novembre 30, 2016

Native paritarie e convinte di esserlo, molte ragazze fanno il femminismo insieme ai loro amici e compagni maschi e rigettano la scelta separatista come uno strumento inservibile. Ma prima o poi almeno una parte di loro sentirà il bisogno di luoghi separati e di un “tra donne”. Ecco una lettura propedeutica

Perché voterò sì

Politica Novembre 25, 2016

Si voterà la fiducia al governo Renzi, non la riforma. E le alternative sono un partito-nazione in cui la destra avrà un peso ancora maggiore, o il populismo 5Stelle, che capitalizzeranno anche il no di sinistra. Perché la sinistra oggi non esiste e sarà l’ultima tra i creditori. E poi c’è il modello Milano…

Il Papa, l’aborto e le parole che NON ha detto

chiesa, Donne e Uomini Novembre 22, 2016

Francesco parla di perdono alle donne che abortiscono, e non dei non-padri. Ma dietro ogni aborto e c’è un uomo responsabile tanto quanto la donna, e talora molto di più

Un po’ di amore per via Padova

milano, Uncategorized Novembre 15, 2016

Bene la sicurezza. Ma la militarizzazione di via Padova rischia di interrompere un processo virtuoso di risignificazione del quartiere avviato, per esempio, con l’invenzione di NoLo (North of Loreto) da parte di giovani creativi

La svolta americana. La fine dei “dirittini”. E il nostro “sì” o “no”

diritti, Politica, TEMPI MODERNI Novembre 10, 2016

C’entra la vittoria di Trump con il sì e il no al referendum sulla riforma costituzionale? C’entra eccome. E una possibile svolta politica in Italia non sarebbe meno “storica” della modifica della Carta

La sintomatica prepotenza di alcuni maschi antiviolenza

Donne e Uomini, Femminismo, violenza sessista Novembre 7, 2016

Molti uomini non accettano di stare in coda alla manifestazione antiviolenza del 26 novembre. Una sindrome da esclusione che ricorda la rabbia dei maschi violenti

La queer-politics, nuova faccia del patriarcato

Corpo-anima, Donne e Uomini, Femminismo, giovani, questione maschile Ottobre 28, 2016

Le femministe “radicali” –o pensatrici della differenza sessuale- vengono contestate nei convegni e nelle università, censurate dai social, bullizzate dal mainstream queer. Ma questo mainstream è maschile e patriarcale

Freddine con Hillary

Donne e Uomini, Femminismo, Politica Ottobre 17, 2016

La battaglia di Hillary Clinton suscita scarso entusiasmo tra le donne. Ma una donna nella Sala Ovale costituirebbe un enorme salto simbolico. Oltre che un formidabile argine politico al backlash patriarcale che stiamo attraversando

Elena Ferrante c’est moi

Libri, personaggi Ottobre 3, 2016

Il mistero Ferrante è ben altro, non c’è scoop che tenga. La prima domanda che ci siamo fatte leggendola non è mai stata: “chi sei?”, ma “chi sono io?”. L’anonimato ha facilitato questo travaso. Una sola carne, tra chi scrive e chi legge

La baby-prostituta e Hannah Arendt: una sentenza storica

Donne e Uomini, economics, Femminismo Settembre 23, 2016

Sentenza di Paola di Nicola sul giro di baby-prostitute dei Parioli: 2 anni al cliente che deve anche risarcire la ragazza con 30 saggi di pensatrici, da Irigaray a Dickinson. Un risarcimento che vale ben più dei soldi: il riconoscimento della grandezza femminile

Chiamiamoli delitti d’onore: il movente del femminicidio è ancora quello

Donne e Uomini, femminicidio, questione maschile Settembre 20, 2016

Un cornuto è lo zimbello del mondo, incapace di difendere il suo onore, suggello di quel patto tra uomini per tenere nascosta la propria secondarietà e fragilità. Chiunque –gli omosessuali, i cornuti- non stia al patto verrà irriso e messo ai margini. Vale anche per un distinto professionista

La Boschi è str..za e Milano fa schifo

Politica, questione maschile Settembre 16, 2016

Boschi va in Calabria, rispondendo all’appello dei centri antiviolenza: ma tante sono scontente. Milano è in ottima forma: ma è meglio non dirlo. Le buone notizie non ci piacciono. La paura di perdere la propria identità “critica” è più forte dell’amor mundi

Teniamoci il “Fertility Day”. Ma facciamolo diverso

bambini, Corpo-anima, Donne e Uomini, pubblicità, salute Settembre 13, 2016

Il Fertility Day lo terrei in piedi, anche se il nome è orribile. Risignificandolo totalmente e offrendo strumenti efficaci, alle donne prima di tutto – sono loro a decidere se mettere al mondo un figlio- perché possano liberamente decidere quando, tenendo conto di limiti naturali inaggirabili

Il vero lavoro che c’è da fare per uscire dalla violenza

Donne e Uomini, femminicidio, Femminismo, questione maschile Settembre 8, 2016

La lotta contro la violenza non funziona perché le donne non sanno leggere come politica la violenza che subiscono e la tengono nascosta nel privato. Mancano le parole per dirlo. Un simbolico efficace. Il lavoro da fare, dunque, è trovare queste parole. E una pratica politica efficace

Ecco come le donne farebbero più figli (se lo vogliono). Altro che Fertility Day

bambini, Donne e Uomini, economics, italia, Politica Settembre 1, 2016

La campagna lanciata dalla ministra Lorenzin per un Fertility Day è sbagliata e offensiva. Come se le donne non facessero figli per egoismo. Contro la denatalità servono lavoro, meno precarietà, servizi. La cura va posta al centro delle politiche

Dicte e il racket dell’utero in affitto: nuova serie tv in onda su FoxCrime

Donne e Uomini, tv, Uncategorized Agosto 31, 2016

Dicte” è una serie TV danese, liberamente ispirata al romanzo “Il danno” di Elsebeth Egholm . Protagonista una reporter che, tra le molte imprese criminali, si imbatte anche nel racket dell’utero in affitto. In onda su Fox Crime

Post-terremoto: l’Italia finalmente al punto di svolta

ambiente, economics, Politica Agosto 29, 2016

Il terribile male del terremoto in centro Italia, se in tanto dolore ha portato un bene, non è certo quello di una “ripresa dell’edilizia”. Al contrario. Il bene è quello della consapevolezza e dell’attenzione, è un ritrovato senso di comunità da opporre all’egoismo dei pochi

Del terremoto, degli sciacalli e di altri orrori

cronaca, italia, media, Politica Agosto 25, 2016

La disperazione alla vista di interi paesi distrutti, delle case sbriciolate, del dolore umano, quei nostri borghi come Aleppo e Sirte, è stata superata dallo sbigottimento per la trattazione mediatica del terremoto e per l’incredibile canea sui social

La dannata faccenda del burkini

Corpo-anima, Donne e Uomini, migranti, questione maschile Agosto 17, 2016

Sono uomini che ti obbligano a coprirti, e sempre uomini che ti obbligano a scoprirti. E in mezzo tante donne zelanti esecutrici e custodi di quelle leggi di uomini. Dov’è lo spazio a lato per una libera significazione di noi stesse?

E’ ora che la sinistra dica con chiarezza che cosa pensa dell’utero in affitto

bambini, Corpo-anima, Donne e Uomini, Femminismo, Politica Agosto 3, 2016

Perché sull’utero in affitto la sinistra tace, esprime obliquamente il suo favore o farfuglia imbarazzata? Essere di sinistra vuole dire vendere diritti e dirittini al mercato del qui e ora, avendo rinunciato a ogni prospettiva? E garantire il libero accesso al libero mercato della carne umana?

Solo l’Islam potrà fermare il terrorismo islamista

jihad, Uncategorized Luglio 27, 2016

Tocca ai musulmani allargare a dismisura e guidare la schiera del “noi”, confinando il terrorismo jihadista nel recinto angusto del “loro”

Una donna, una cagna, una sciacalla e altri animali

bambini, Donne e Uomini, economics, Femminismo Luglio 14, 2016

Cagna, sciacalla, trovati un fidanzato, prendi le goccine, mettiti gli ovuli vaginali, stronza, merda, omofoba, sei Adinolfi, sei Salvini, tutto per fare pubblicità al tuo libro (?). Ma tu “hai figliato gratis?” Una giornata di hate speech

Utero in affitto: la madre surrogata è la madre. Importante sentenza inglese

bambini, Corpo-anima, diritti, questione maschile, TEMPI MODERNI Luglio 7, 2016

Secondo la giudice Justice Russell la madre surrogata, si è dimostrata “più capace dei committenti di corrispondere ai bisogni fisici ed emotivi del bambino, nonostante non abbia alcun legame biologico con lui”

Il macho De Luca e il Paese “imbambolato”

Donne e Uomini, italia, Politica, questione maschile Luglio 5, 2016

De Luca è legittimato a dare addosso anche con veemenza all’avversaria politica Raggi. Anzitutto, però, dovrebbe riconoscerla come avversaria politica, e non diminuirla dandole della “bambolina”. Se il piano è quello dello sprezzo misogino, adottato per indebolirti, la possibilità del confronto è tolta

“Populista” è diventato un complimento

Politica Luglio 1, 2016

Oggi “populista” è inteso dai più come “amico del popolo”. Come qualcuno che ha finalmente a cuore i problemi della gente, che sono davvero tanti e variegati, e non solo gli interessi delle banche, gli “appetiti delle oligarchie”

Il discorso della Regina (The Queen’s Speech)

Uncategorized Giugno 27, 2016

In questo grave momento, probabilmente tra i più importanti della nostra recente storia, un messaggio per il mio popolo, rivolto a ognuno di voi, come se potessi parlarvi personalmente. Che cosa diavolo avete combinato?

Utero in affitto: le femministe “omofobiche” e altre cretinate

Donne e Uomini, Femminismo, questione maschile Giugno 15, 2016

Tra le stupidaggini che occorre fare fuori se si vuole davvero discutere della questione utero in affitto, la prima è l’accusa di omofobia. Lo dico in particolare agli amici gay che con questo argomento censurano e bloccano ogni confronto

Perché voterò Beppe Sala, e vi chiedo di fare lo stesso

Politica Giugno 14, 2016

A sinistra non c’è niente di niente. Non ci sono orizzonti realistici, non c’è una leadership, manca una cultura di governo. Difettano, forse, anche volontà e coraggio di governare. In compenso a Milano c’è una destra arrembante, peggio della destra che ci ha governato fino a 5 anni fa

#Orlandoshooting: pazzia omofobica o terrorismo, cambia poco

Donne e Uomini Giugno 13, 2016

In un caso o nell’altro, gli ingredienti sono gli stessi: omofobia, paura, violenza maschile. La stessa violenza che viene normalmente agita dal jihad contro quegli uomini che “rompono il patto” e si amano tra loro, mettendo a repentaglio la costruzione patriarcale

Femminicidio: effetto contagio. Più si uccide e più si uccide

Donne e Uomini, Femminismo Giugno 11, 2016

Tutto farebbe pensare che se un uomo sta covando il proposito di uccidere, di fronte a una tragedia come quella di Sara e alla sua beffarda inutilità -lei morta, lui in galera e intorno a loro solo un immenso dolore- possa fermarsi catarticamente a riflettere, rinunciare al suo piano, fermare la sua mano.E invece capita il contrario, come in un mostruoso contagio: più si uccide, e più si uccide.

diritti, Donne e Uomini, Politica Dicembre 13, 2013

Il Pd di Renzi e i diritti civili

 

“Sui diritti il Matteo non è forte”: ante-primarie lo ammettevano anche vari “renziani”, malcelando il “neo” del loro candidato: per ora cerchiamo di parlarne il meno possibile, poi vedremo. Stefano Boeri, eletto tra i delegati di Renzi all’assemblea nazionale Pd, più onestamente sosteneva: “Sui diritti civili, come sui matrimoni e le adozioni per le coppie gay non la penso come lui”.

Non si tratta in verità di essere più o meno “forti” sul tema dei diritti. Si tratta forse di non aspettarsi da Matteo Renzi quello che Matteo Renzi non intende dare. Di cambiare aspettative. Di non stupirsi, per esempio, dell’edificazione di un cimitero dei feti a Firenze. Del fatto che Marianna Madia, delegata al lavoro della sua segreteria, ritenga che

“L’aborto è il fallimento della politica, un fallimento etico, economico, sociale e culturale… credo che la vita la dà e la toglie Dio, noi non abbiamo diritto di farlo. Quindi dico no all’eutanasia. Se si parla di famiglia io penso a un uomo e una donna che si sposano e fanno dei figli. Scegliendo per la vita”. Salvo poi rettificare “penso che la 194 sia una conquista e che vada applicata in toto”.

Nessuna rettifica sull’eutanasia né sulle famiglia omoaffettive.

Il 2 ottobre il mix voto contrario-astensione di vari consiglieri Pd in Regione Toscana ha affossato una mozione che chiedeva una migliore applicazione della 194 –peraltro presentata dalla maggioranza di centrosinistra-: legge ormai sostanzialmente inapplicata causa obiezione di coscienza oltre al 70 per cento.

Qualche giorno fa il copione si è riproposto in Europa con la bocciatura della risoluzione della deputata socialista portoghese Edite Estrela sulla “salute e i diritti sessuali e riproduttivi”, che chiedeva tra l’altro il diritto “all’aborto sicuro e legale” in Europa (quindi non il diritto ad abortire, ma a non crepare), un’educazione sessuale per bambine e bambini, la prevenzione di gravidanze indesiderate con accesso equo alla contraccezione in un’ottica di lotta alle discriminazioni di genere. La risoluzione, sostenuta tra gli altri dalla European women lobby, dall’European parliamentary forum on population and development e da Amnesty International e fieramente combattuta dai no-choice, è stata bocciata anche grazie all’astensione dei piddini Silvia Costa, David Sassoli, Patrizia Toia, Franco Frigo, Mario Pirillo, Vittorio Prodi e all’assenza di alcuni altri. Posizione che non forse non corrisponde alle aspettative in tema di diritti di molti elettori e iscritti (ancora maggioranza?) nel Pd.

Lo dice chiaro Rosy Bindi:

“Renzi realizza ciò che io ed altri non siamo riusciti a fare: rompere la continuità Pci-Pds-Ds-Pd”.

Non, peraltro, che il Pci-Pds-Ds-Pd sia mai stato davvero in prima linea sul tema dei diritti: il divorzio, per dirne una, fu essenzialmente una conquista radicale, che il Pci osteggiò a lungo. Ma con la segreteria Renzi la linea di resistenza potrebbe diventare maggioritaria.

E del resto, da analisi del voto alle primarie, solo il 29 per cento degli elettori di Matteo Renzi si definisce di sinistra. Il Pd, insomma, starebbe cambiando elettorato e pelle.

Ancora due notazioni: dire “sono a favore della 194” oggi non significa nulla. E’ a favore della 194, ma sul serio, solo chi intraprende politiche che ne garantiscano l’applicazione, individuando contromisure alla vastissima obiezione. In caso contrario si è a favore di una scatola quasi vuota. Non a caso i no-choice non vanno all’attacco frontale con un referendum abrogativo, a rischio di nuova sconfitta: ancora un po’ di obiezione e la legge non ci sarà più.

L’altra cosa la dico a chi ritiene che, in tempi duri come questi, parlare di diritti sia un lusso, come pretendere rose quando manca il pane. Per dirla marxianamente, struttura e sovrastruttura. Questo è un vero e tenace trompe-l’oeil, una visione ingannevole. E’ forse la mancanza di lavoro e di soldi a impedire una legge che consenta a una coppia dello stesso sesso di sposarsi se lo desidera, o a un cittadino di lasciare disposizioni sul suo fine-vita? E più diritti per le donne, come dimostrato da centinaia di studi, non si tradurrebbe in punti di Pil? Non si parla sempre del miglioramento della condizione delle donne come di una misura per la crescita e di un indicatore di civiltà?

Del Pd di Renzi si dice che è “post-ideologico”. Forse, più correttamente, si dovrebbe dire che racconta un’altra storia al nostro Paese. Prima ancora che una scissione, rischia una deflagrazione su questi temi sensibili, temi dai quali oggi passa molta politica.

 

 

 

 

bambini, Donne e Uomini, questione maschile Dicembre 11, 2013

Io sono disperata

Ok, la politica è un grande show (impressionante sentire politici dire che “ormai il disagio è sottopelle”, quando la pelle non c’è quasi più) ma nel frattempo capitano cose che non possono essere ignorate. Non posso arrendermi sulla sentenza della Cassazione di cui parlavo nell’ultimo post. Quindi con il cuore pieno di sconforto ci torno sopra, ora che dispongo del testo della sentenza (che ripubblico parzialmente qui)

I fatti: una bambina di Catanzaro, 11 anni, famiglia disagiata, viene affidata a un assistente sociale sui 60 perché la segua nei compiti. Il sessantenne se la porta a letto. Non occasionalmente: nasce una “relazione”. La madre della bambina percepisce che qualcosa non va. L’uomo viene colto in flagranza di reato. Il Tribunale di Catanzaro lo condanna in primo e in secondo grado a 5 anni. La Cassazione annulla la sentenza d’appello e reinvia a Catanzaro. Il processo è da rifare, e per le seguenti motivazioni (provo a tradurre, leggere le sentenze è faticoso):

La Cassazione annulla la sentenza perché la Corte D’appello di Catanzaro non ha ritenuto fosse possibile riconoscere attenuanti all’imputato. In particolare non tenendo conto del fatto che, come sostiene la difesa, non c’è stata vera e propria violenza sessuale (sic!) in quanto la vittima era consenziente (!!!) e i rapporti avvenivano nell’ambito di una “relazione amorosa“ (!!!). La difesa non nega il reato (“disvalore oggettivo“) ma chiede che si tenga conto del fatto che gli atti sessuali non possono ritenersi invasivi “allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa“. Perché un sessantenne che abusa di una undicenne, che approfitta del suo aggrapparsi e della sua solitudine per trarne soddisfazione sessuale, beh, è evidente, la ama. Insomma, non si può parlare di vero e proprio stupro. Non è violento e ricattatorio usare una bambina bisognosa di tutto. E l’attaccamento infantile di lei non è disperazione: è “consenso”.

La Cassazione ritiene che queste attenuanti non possano essere negate solo per il fatto che la vittima era una bambina. E’ vero, si ammette, che gli abusi sessuali comportano problemi al minore che li subisce, ma non si può escludere a priori che queste conseguenze possano essere “meno lesive“. In particolare, continua la Cassazione, la Corte d’Appello non ha considerato nel suo giudizio elementi quali “il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza“ (ragazza!!!). Insomma, non si capisce perché la Corte d’Appello non abbia considerato questi elementi per qualificare “una minore gravità” del reato e per concedere attenuanti. Inoltre, continua la Cassazione, non è chiaro come mai la Corte di Appello di Catanzaro non abbia considerato di concedere attenuanti anche sulla base del fatto che l’imputato era disponibile a risarcire il danno (di Euro 40.000,00 per la bambina, al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro, che li aveva accettati). La Corte di Appello aveva giudicato incongrue queste somme di fronte alla gravità di abusi che potrebbero condizionare per sempre la vita della vittima. Ma, sostiene la Cassazione, “si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva”: mancano perizie mediche e psicologiche a quantificare i danni fisici e psicologici subiti dalla bambina: quindi come si fa a dire che le conseguenze siano effettivamente così gravi? Magari non è così. Inoltre non si era considerato che la famiglia della bambina era già gravemente disgregata prima di questa orribile vicenda, e non è detto che -come sostiene la difesa- quelle somme non fossero congrue.

Per tutte queste ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza reinviando a Catanzaro per un nuovo processo che consideri la possibilità di concedere attenuanti.

Io sono disperata, io sono affranta.

Qui una lettera-appello da sottoscrivere

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Qui la parte conclusiva della sentenza.

(…) è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d’appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l’atto sessuale consumato dall’imputato costituiva la forma più invasiva e, pertanto, più grave di lesione dell’altrui integrità psicofisica; mentre non rilevava che l’imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell’ambito di una relazione amorosa. Ciò perchè il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l’imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia. In sintesi, secondo la corte d’appello, al di là delle frasi di stile, l’attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L’attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore, nonchè di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore; tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. La corte d’appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si è limitata a negare l’attenuante per ragioni che però non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all’art. 609 ter c.p., comma 2). Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all’art. 133 c.p., rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni” (Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p., comma 1” (Sez. 3^, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività” (Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640). In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonchè degli elementi indicati nell’art. 133 (Sez. 3^, 1.7.99, Scacchi; Sez. 3^, 3.10.06, m. 235031). Si è, peraltro, precisato che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 c.p., (ai fini del riconoscimento dell’attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 4^, 4.5.07, m. 235730). Invero, poichè l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. 3^, 24.3.00, Improta). Nella specie, la corte d’appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. 7. E’ fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati). La sentenza impugnata ha negato l’attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l’imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull’assetto di vita della minore. La corte d’appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l’assetto di vita personale e di relazione, e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia. Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perchè si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicchè dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l’attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l’altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l’incongruità della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva “irresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti” e il padre come “figura assente nella vicenda”, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d’appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito “una condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell’ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all’assetto di vita della figlia minorenne”. Si è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino già non viveva con la sorella; che la famiglia era già distrutturata prima della comparsa dell’imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l’inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato. 8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito. Il giudice di rinvio, peraltro, dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell’intero trattamento sanzionatorio, nell’ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti. L’ultimo motivo di ricorso – con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base – resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo, anche perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire “comunicazioni protette” e l’avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ciò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A., la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell’imputato (pag. 2 della sentenza impugnata). 9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6, restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

bambini, Donne e Uomini, questione maschile Dicembre 8, 2013

Il caso della sposa-bambina. In Calabria

Il Rapporto Censis 2013 indica le donne come la speranza reale di questo Paese “sciapo e triste”. Ma in queste stesse ore la mia collega Maria Novella Oppo viene investita sulla pagina Facebook di Beppe Grillo da una mostruosa violenza sessista mascherata da conflitto politico. E la Cassazione, con una sentenza choc -notizia riportata dal Quotidiano della Calabria- avrebbe almeno parzialmente riabilitato un sessantenne catanzarese che nei primi gradi di giudizio era stato condannato per avere avuto una relazione con una bimba di 11 anni -ripeto, 11 anni- a quanto pare con la motivazione che tra i due c’era “amore”. Una cosa che ricorda l’orrore delle spose-bambine: creature di 7-8 anni che vengono svegliate all’alba per essere condotte ignare alla cerimonia nuziale che le unirà a uomini che potrebbero essere i loro padri o nonni: succede in molti posti di questa Terra. A quanto pare, anche qui da noi (precisazione importantissima: qui non c’è affatto una famiglia che offre una bambina. Qui -il paragone vale per questo- c’è un uomo di 60 anni che la pretende, che non si riconosce come stupratore pedofilo, che dice che la bambina “lo amava” e, a quanto leggiamo, ne ottiene un vantaggio).

Le donne italiane sono al centro di un ciclone furioso, oggetto di domande schizofrenogene: chi chiede loro di tirare il carro di questo Paese malconcio, chi vuole ricondurle a una condizione di subordinazione pre-civile. E’ la questione maschile.

Cercheremo di capire meglio questa incredibile sentenza della Cassazione.

 

Aggiornamento ore 20:

in attesa di entrare in possesso della sentenza provo a spiegare con l’aiuto del collega Paolo Orofino quello che sarebbe capitato. La difesa del sessantenne aveva presentato alla Corte di Cassazione una serie di motivi per una revisione della sentenza di condanna comminata in due gradi di giudizio. Motivi che sono stati tutti rigettati tranne uno, che ha a che fare con la concessione di attenuanti, accolto invece dalla Cassazione.

Nel secondo grado di giudizio la Corte d’Appello non aveva concesso attenuanti in considerazione del fatto che la vittima aveva solo 11 anni. Secondo la Cassazione, invece, la giovane età non può essere considerata ragione sufficiente per escludere la possibilità di concedere attenuanti.

In particolare, si fa riferimento al punto 6 dell’art 62 del Codice Penale, dove si legge:

6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.  

A quanto pare sarebbe il caso del sessantenne che, come raccontano le cronache, avrebbe offerto un risarcimento di 40 mila euro alla famiglia, che l’ha rifiutato. Quindi secondo la Cassazione la Corte d’Appello di Catanzaro dovrebbe riconsiderare la possibilità di riconoscere attenuanti.

A me pare ugualmente mostruoso. Quali attenuanti possibili per un uomo anziano che compie atti sessuali su una bambina di 11 anni?

 

Aggiornamento lunedì 9 dicembre ore 12.oo. ECCO LA SENTENZA.  leggetela

  • Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 08-11-2013, n. 45179 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente – Dott. GENTILE Mario – Consigliere – Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. RAMACCI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.P., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza emessa il 10 ottobre 2011 dalla corte d’appello di Catanzaro; udita nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Salvatore Staiano. Svolgimento del processo 1. Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Catanzaro confermò la sentenza emessa l’11.2.2011 dal Gip del tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato L.P. responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 609 quater c.p., per avere compiuto atti sessuali con P.P., che non aveva ancora compiuto 14 anni, e con le attenuanti generiche e la diminuente del rito lo aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle parti civili F.A. M., P.M., P.L. e P.P.. 2. L’imputato, a mezzo dell’avv. Salvatore Staiano, propone ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza in relazione all’art. 34 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 179 c.p.p.; manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che con l’appello aveva eccepito la nullità assoluta del decreto dispositivo del giudizio immediato e degli atti conseguenti, perchè emesso dal Gip che si trovava in una situazione di incompatibilità per avere già svolto funzioni giudiziali, determinandosi così una incompetenza funzionale. Non era praticabile la ricusazione perchè il decreto fu assunto a sorpresa, senza contraddittorio. In subordine aveva prospettato la illegittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., rispetto agli artt. 3, 24, 25. 97, 111, 76 (eccesso di delega, per violazione delle direttive alla L. delega n. 81 del 1987, art. 2, nn. 67 e 104). L’eccezione – respinta dalla corte d’appello – viene riproposta in questa sede. Deduce che vi era incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p., tra il Gip e il Gup che prescinde dalla emissione di atti definenti una fase o un grado, in quanto l’incompatibilità consiste nella pregiudicata imparzialità e terzietà del giudice. Nella specie, il decreto di giudizio immediato, costituendo l’esito di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della prova evidente al fine di consentire la contrazione del processo, non può essere assimilato ad una valutazione sulla ammissibilità della domanda del PM, ma costituisce un giudizio a tutti gli effetti, tanto che chi emette il provvedimento, alla stessa stregua di chi emette il decreto di rinvio a giudizio, non può più esercitare funzioni di giudicante nel medesimo procedimento. L’atto posto in essere dal giudice incompatibile è inficiato da vizio di incompetenza funzionale, riguardante la persona fisica del giudice, da cui deriva una nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che giustifica peraltro un annullamento dell’atto. In via subordinata, ripropone la eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (effettività della difesa), 25 (naturalità e precostituzione del giudice), 97 (imparzialità e correttezza degli organi pubblici), 111 (imparzialità e neutralità della giurisdizione penale), 76, eccesso di delega per violazione delle direttive di cui all’art. 2, n. 67, (divieto di esercitare reiteratamente le funzioni di giudice nello stesso procedimento) e n. 104 della L. d. n. 81 del 1987 (omologazione di tutti gli istituti processuali ai principi stabiliti per il giudizio). 2) nullità della sentenza in relazione all’art. 453 c.p.p., e contraddittorietà della motivazione. Ricorda che con l’appello aveva impugnato l’ordinanza del Gup di rigetto della eccezione: 1) di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata il 9.9.2010, perchè depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., avvenuta nella specie il 25.03.2010 e comunque di nullità del decreto di giudizio immediato per essere stato emesso sulla scorta di atti investigativi svolti dopo il termine specificato, in particolare dell’incidente probatorio svoltosi il 23.07.2010; 2) di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate (era stata applicata misura cautelare in carcere in data 22.6.2010). La corte d’appello ha respinto queste eccezioni con motivazione erronea. E difatti, in ordine alla eccezione di cui al punto 1), l’avere il giudice territoriale regredito la valutazione del Gip in ordine alla richiesta di giudizio immediato ad una valutazione di “ammissibilità” della domanda implicava un consequenziale inquadramento della sanzione, per l’assenza dei presupposti legali, nel regime della “inammissibilità”. Se la inammissibilità non viene rilevata in limine, vale la regola dettata per le impugnazioni dall’art. 591 c.p.p., comma 4, e può quindi essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio. Non vi è, poi, alcuna causa di sanatoria delle inammissibilità, ne è pensabile un’estensione delle cause di sanatoria previste per le nullità. La difesa aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di giudizio immediato del PM per decadenza dei termini di presentazione della richiesta (90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p.) ovvero in assenza anche della perenzione dei termini di impugnazione dinanzi alla corte di cassazione. Si trattava quindi di inammissibilità. Peraltro è semplicistico l’automatismo di applicazione della nullità a regime intermedio considerandolo consequenziale alle nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), laddove si distinguono tra i presupposti individuati ex lege per l’attivazione di detto rito: l’evidenza probatoria, che evoca un giudizio di valore, distinguendola dai presupposti la cui assenza è facilmente verificabile per la loro oggettività come il mancato rispetto del termine di novanta giorni, riconducibile all’art. 178, comma 1, lett. c) stante l’evidente violazione del diritto di difesa. La eccepita inammissibilità della richiesta di giudizio immediato non è poi sanata dalla scelta del rito, che non copre eccezioni irrinunciabili. Ricorda inoltre che la richiesta del Pm ed il provvedimento del Gip si riferivano all’evidenza della prova e non all’ordine custodiale. Peraltro la richiesta era motivata, in punto di evidenza della prova, sulla scorta di atti (in specie l’incidente probatorio), che si acquisivano dopo il termine di 90 giorni dalla iscrizione del L. nel registro degli indagati ed erano quindi inutilizzabili. Deduce inoltre che non è esatto che la richiesta di giudizio immediato di cui all’art. 453, comma 1 bis, implica il superamento della valutazione in ordine alla evidenza della prova, giacchè il legislatore ritiene quel giudizio introitato attraverso il titolo custodiale (cfr. art. 273 c.p.p.) che ne costituisce l’imprescindibile presupposto. 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 609 quater c.p., comma 4, e art. 133 c.p.; contraddittorietà e carenza della motivazione. Lamenta l’erronea negazione dell’attenuante della minore gravità perchè ritenuta incompatibile con il danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore, e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto sessuale, protrattosi nel tempo. In sostanza, secondo la corte d’appello, non può essere riconosciuta l’attenuante in questione perchè vi è stata congiunzione carnale e perchè si tratta di minore di 14 anni. Sono state in tal modo introdotte oggettive “eccezioni” applicative dell’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., non previste e non volute dal legislatore. Inoltre, la giustificazione è tautologica. In particolare non si è considerato che il fatto è avvenuto nell’ambito di una relazione amorosa. 4) nullità della sentenza in relazione all’art. 62 c.p., n. 6, e art. 133 c.p.; carenza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta la mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore, dei fratelli, di ciascuno dei genitori e del comune di Catanzaro. La decisione si basa su affermazioni di principio frutto di mere supposizioni, quasi ritenendo non ammissibile e riconoscibile l’attenuante in questione per reati di questa specie. E’ poi contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena base. 3. In prossimità dell’udienza la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i punti relativi alla minore gravità del fatto ed alla offerta reale. Motivi della decisione 1. Il primo motivo – con il quale si deduce nullità del decreto dispositivo del giudizio immediato perchè emesso da giudice che si trovava in una situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., per avere già svolto funzioni giudiziali – è infondato. Tutto il motivo, invero, si basa sull’assunto che il compito del giudice non si limitava ad una semplice constatazione della tempestività ed ammissibilità della domanda del PM, bensì consisteva in un vero e proprio giudizio sulla base di una valutazione di merito circa l’evidenza o meno della prova prodotta. Si tratta però di un assunto non esatto, perchè nel caso in esame il giudizio immediato non è stato chiesto e concesso ai sensi dell’art. 453 c.p.p., comma 1, (ipotesi della sussistenza di una prova evidente), bensì ai sensi dell’art. 451, comma 1 bis (ipotesi che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare). Ora, rileva il Collegio che, mentre nella prima ipotesi il giudice deve effettivamente compiere una valutazione di merito sulla sussistenza o meno di una prova evidente, nella seconda ipotesi invece non deve effettuare alcuna valutazione di merito, ma si deve limitare a rilevare se l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare e se non sia trascorso il termine di 180 giorni dalla esecuzione della misura. In questo caso, quindi, non sono prospettabili (ed infatti non sono state prospettate) situazioni di incompatibilità che potrebbero incidere sulla imparzialità e terzietà del giudice. Il motivo deve quindi essere respinto, anche volendo tenere conto della eccezione del ricorrente che in questo caso, essendo stato il provvedimento emesso a sorpresa, non sarebbe applicabile il principio costantemente affermato secondo cui i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilità non sono affetti da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura. 2. Per la stessa ragione, è infondata anche la richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., in riferimento a diverse norme costituzionali, che si basa anch’essa sull’assunto inesatto che il giudice, nel disporre il giudizio immediato, avrebbe compiuto una vera e propria valutazione di merito circa l’evidenza o meno della prova prodotta. La proposta questione di legittimità costituzionale è infatti irrilevante ai fini del decidere perchè non riguarderebbe comunque l’ipotesi che si presenta nel caso di specie di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis. La questione inoltre sarebbe irrilevante anche per la ragione per la quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 238 del 2008, dichiarò inammissibile per difetto di rilevanza analoga questione – avente ad oggetto l’art. 34 c.p.p., comma 2 bis, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato -, ossia perchè non viene esplicitato in base a quale principio o regola processuale l’accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all’emissione del decreto di giudizio immediato. 3. E’ infondato anche il secondo motivo. Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato perchè depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., e comunque per essere stata fondata su prove inutilizzabili perchè acquisite dopo la scadenza del termine, va ribadito che nella specie non si è trattato di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1, stante l’evidenza della prova, bensì di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis, nei confronti di persona che si trovava in stato di custodia cautelare, il quale prescinde dalla presenza di una prova evidente ed è soggetto solo al termine indicato dal detto comma 1 bis (180 giorni dall’esecuzione della misura) e non al termine di cui all’art. 454 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato). Secondo la giurisprudenza, invero, “il presupposto dell’evidenza probatoria, che qualifica l’instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare” (Sez. 6^, 1.7.2009, n. 38727, Moramarco, m. 244804); “è abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di persona agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter, non per l’assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requisito dell’evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui all’art. 453 c.p.p., comma 1” (Sez. 6^, 20.1.2011, n. 7912, Guarcello, m. 249476). Inoltre, “E’ abnorme, perchè determina un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al P.M., giacchè non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 c.p.p.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato” (Sez. 1^, 25.10.2007, n. 46761, Gianatti, m. 238506; conf. Sez. 6^, 10.1.2011, n, 6989, C, m. 249563). E’ quindi irrilevante ogni considerazione relativa alla utilizzabilità ed evidenza delle prove nonchè al termine di 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato previsto dal comma 1. 4. Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate, va ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, “La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva. (Fattispecie nella quale l’ordinanza del tribunale del riesame non era divenuta definitiva perchè impugnata con ricorso per cassazione)” (Sez. 2^, 6.4.2011, n. 17362, Caputo, m. 250078; conf. Sez. 1^, 11.11.2010, n. 42305, Alikic, m. 249023; Sez. 1^, 21.12.2011, n. 3310 del 2012, Liotti, m. 251842; Sez. 2^, 15.6.2012, n. 35613, Prezio, m. 253896). 5. Infine, per completezza, può comunque ricordarsi che, secondo la giurisprudenza, “L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., benchè sollecitato dall’imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p.” (Sez. 1^, 5.5.2010, n. 19948, Merafma, m. 247566; conf. Sez. 6^, 1.10.2007, n. 44844, Arosio, m. 238030; Sez. 6^, 13.10.2011, n. 5902 del 2012, Adiletta, m. 252065). 6. E’ invece fondato il terzo motivo, in quanto è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d’appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l’atto sessuale consumato dall’imputato costituiva la forma più invasiva e, pertanto, più grave di lesione dell’altrui integrità psicofisica; mentre non rilevava che l’imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell’ambito di una relazione amorosa. Ciò perchè il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l’imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia. In sintesi, secondo la corte d’appello, al di là delle frasi di stile, l’attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L’attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore, nonchè di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore; tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. La corte d’appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si è limitata a negare l’attenuante per ragioni che però non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all’art. 609 ter c.p., comma 2). Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all’art. 133 c.p., rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni” (Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p., comma 1” (Sez. 3^, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività” (Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640). In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonchè degli elementi indicati nell’art. 133 (Sez. 3^, 1.7.99, Scacchi; Sez. 3^, 3.10.06, m. 235031). Si è, peraltro, precisato che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 c.p., (ai fini del riconoscimento dell’attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 4^, 4.5.07, m. 235730). Invero, poichè l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. 3^, 24.3.00, Improta). Nella specie, la corte d’appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. 7. E’ fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati). La sentenza impugnata ha negato l’attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l’imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull’assetto di vita della minore. La corte d’appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l’assetto di vita personale e di relazione, e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia. Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perchè si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicchè dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l’attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l’altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l’incongruità della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva “irresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti” e il padre come “figura assente nella vicenda”, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d’appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito “una condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell’ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all’assetto di vita della figlia minorenne”. Si è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino già non viveva con la sorella; che la famiglia era già distrutturata prima della comparsa dell’imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l’inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato. 8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito. Il giudice di rinvio, peraltro, dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell’intero trattamento sanzionatorio, nell’ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti. L’ultimo motivo di ricorso – con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base – resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo, anche perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire “comunicazioni protette” e l’avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ciò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A., la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell’imputato (pag. 2 della sentenza impugnata). 9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6, restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

 

 

Qui il post sulla vicenda scritto dalla Calabria, dal blog Sud-de-genere.

Rebloggo qui il post di Lorella Zanardo

LUI 60, LEI 11. Per la Cassazione è amore. Per me è un grande dolore e la dimostrazione di dove siamo con il riconoscimento dei diritti delle bambine.
Ieri la lettrice Marina mi ha segnalata una notizia su cui ho voluto riflettere prima di parlarne.
Lui 60 anni dipendente pubblico dei servizi sociali calabresi, lei una bambina di 11 anni che viene affidata alle cure dell’uomo.
Vengono trovati in una villetta sul mare, a letto e oltre non ho voglia di raccontare.
L’uomo condannato, oggi viene riabilitato perchè la Cassazione ritiene ci fosse “Amore” tra i due.
AMORE perchè la piccola gli scriveva messaggi d’amore e gli chiedeva” ma tu mi ami’?”

Io, scusatemi , stamani non ho voglia di fare la professoressa e di analizzare con freddezza il caso. Ho il cuore, più che la testa, coinvolto in questa storia.
Avete bambine di 11 anni per casa? ne avete conosciute?
E allora sapete che a 11 anni, anche se hanno un piccolissimo accenno di seni o si atteggiano a grandi, le bambine a 11 anni sono BAMBINE. Piccole. Sono appena uscite dalla scuola elementare.
Sono delle creature innocenti e aperte al mondo, come è giusto che sia.
Il caso ha voluto, ma sarà un caso, che mentre leggevo di questo caso calabrese, stessi guardando il film in dvd STELLA ed Sacher. Lo trovate in libreria e vi prego di guardarlo.
Racconta la storia di Stella una piccola di 11 anni che si confronta con una vita dura, forse come quella della piccola calabrese. Nessun voyeurismo nel film, solo una consapevoelzza magistrale nel tratteggiare come siano le BAMBINE di 11 anni.
Io ci credo che la piccola calabrese amasse il signore di 60 anni. Perchè no? Posso immaginare come ci si aggrappi a un uomo adulto che si occupa di te, quando la famiglia alle spalle, per ragioni diverse, latita.
AMORE nel senso più bello: ti amo perchè mi vuoi bene, avrà pensato la piccola che chiedeva rassicurazioni a questo signore che si prendeva cura di lei.
E se amo dunque mi fido. E se lui che amo mi dice che lo devo toccare, io lo farò. E se lui che amo mi dice di fare delle cose, io le farò.
Perchè no? di lui MI FIDO.
Ora io vi prego di considerare questa vicenda con tutto l’amore possibile per questa bambina. Non serve gridare al mostro. Serve spiegare a questa Italia allo sbando, a questi giudici di un Paese smarrito e feroce verso gli innocenti, COSA SIGNIFICHI essere BAMBINE e BAMBINI.
Aiutatemi a trovare il modo per arrivare al cuore e alle coscienze di uomini che non possiamo più chiamare “padri” perchè un Padre della sua bambina e dei suoi bambini tutti, sa prendersi cura. Sa proteggerli e ne conosce e riconosce la delicatezza dell’anima.
Aituatemi a trovare modi di comunicazione che arrivino agli UOMINI che prendono decisioni sul futuro dei piccoli e delle piccole. Cosa dobbiamo fare? un documentario? un appello? un video?
Siete consapevoli di cosa sta accadendo?
Centinaia di ore di tv, nelle scorse settimane, dove nei salotti discutevano delle matrone e dei canuti signori, delle responsabilità di 14 e 15 enni nel “concedere i loro corpi”, mi riferisco al caso Parioli. Nessun riferimento alle colpe degli adulti.
Una cattiveria feroce si riversa sulle bambine: lo vedete?
Modelle di 12 anni, soubrette appena maggiorenni col compito di attizzare vecchi corrotti, pubblicità che sfruttano ogni singolo pezzo di carne di corpicini in sviluppo.
Il mercato in affanno che dilania le giovanissime, target ambito.
E uomini impauriti che abdicano al loro ruolo di Padri, per fingere di essere eterni adolescenti.
DALLA PARTE delle BAMBINE.
Vi prego di ergervi ancora e ancora a tutela dei diritti delle BAMBINE. Tiriamo fuori il coraggio, rinunciamo al bisogno di approvazione. Rispettiamo il PATTO INTERGENERAZIONALE.
Dalla parte delle bambine.

Donne e Uomini, Politica, questione maschile Dicembre 7, 2013

Amiche 5 Stelle, avete un problema

Gogna a 5 Stelle per Maria Novella Oppo, giornalista de L’Unità

 

Ho sempre rispettato il Movimento 5 Stelle, i suoi eletti e i suoi 8 milioni di elettori -chi frequenta il blog lo sa-. Pur non condividendo completamente la scelta di tenersi fuori politicamente da ogni responsabilità di governo, ho sempre riconosciuto la spinta innovativa del Movimento, senza il quale anche quelle poche prospettive di cambiamento a mio parere sarebbero ancora sbarrate.

A occhio, quindi, non dovrebbe capitarmi di finire nella lista di proscrizione istituita da Beppe Grillo contro i giornalisti nemici del Movimento, né di sentirmi dare, come è capitato alla collega Maria Novella Oppo dell’Unità, della “cessa”, “baldracca”, “racchia”, “ammoscia cazzi”, “cagna”, “zoccola”, “carta da culo”, “troia”, “succhia cazzi” (traggo dalla pagina Facebook di Beppe Grillo). Ma sarei ben lieta che capitasse anche a me, se questo servisse a risvegliare le coscienze delle moltissime elette e militanti 5 Stelle, che non soltanto dovrebbero rivoltarsi di fronte all’idea di una lista di proscrizione dei giornalisti, armamentario classico dei fascismi e delle dittature, e su questo non si discute, ma anche riconoscere quello che è capitato alla mia collega come odio misogino e pura e ripugnante violenza sessista: e anche questo è fuori discussione.

Beppe Grillo non ha saputo e non ha voluto fare il passo che sarebbe stato necessario a consolidare il suo straordinario successo elettorale: dall’urlo alla mitezza gandhiana, dalla guitteria savonaroliana alla sobria e ferma denuncia delle moltissime cose che vanno denunciate. Nel merito di quello che dice ha molte ragioni, ma quel metodo, funzionale alla fase dell’attacco destruens, non gli consentirà di costruire granché. Di vaffa in vaffa, il Movimento rischia di perdere colpi.

Mi appello alle amiche 5 Stelle perché ricorrano a tutta la loro autorità femminile per costringere il leader a un rapido e deciso cambio di passo, stigmatizzando in ogni modo l’odio misogino espresso da un Movimento che paradossalmente gode della fiducia e del sostegno attivo di moltissime donne. Le avversarie politiche non sono “baldracche” (epiteto, vedo in quella stessa pagina, riservato anche alla Presidente della Camera Laura Boldrini), e qualunque maschio colga l’occasione del conflitto politico per esprimere la propria fragilità, la propria miseria e la propria violenza, andrebbe bannato in quanto stalker e allontanato con decisione.

Se la civiltà politica che i 5 Stelle hanno in mente contempla lo stupro “etnico” simbolico delle donne della parte avversa, be’, allora tanto vale che il Movimento si estingua, e al più presto.

aggiornamento delle ore 12.30: quanto a misoginia, Massimo D’Alema non è da meglio: vedere qui. Proprio non c’è limite. Che si vergogni.