A quanto pare il governo non intende rispettare la sentenza della Corte Costituzionale che rende praticabile anche nel nostro Paese la fecondazione eterologa. Si potrebbe anche dire così: prevale nel governo la contrarietà alla fecondazione eterologa, sentenza o non sentenza, e si cavilla per rinviarne l’applicazione sine die.

La ministra della Salute Beatrice Lorenzin aveva prospettato un decreto in tempi strettissimi, che avrebbe sostanzialmente integrato la legge 40 con alcune linee guida (max dieci concepimenti per donatore, limite d’età per i donatori, inserimento dell’eterologa nei Livelli essenziali di assistenza, registro nazionale dei donatori per la tracciabilità donatore-nato in caso di necessità per la tutela della salute del concepito, eccetera).

Il Consiglio dei ministri ha ritenuto invece di rinunciare al decreto e di reinviare tutta quanta la materia alla discussione parlamentare, con ciò intendendo che la fecondazione eterologa non sarà praticabile fintanto che il Parlamento non avrà deliberato su tutte le questioni aperte. Questo significa che nell’intento del governo la fecondazione eterologa di fatto resterà vietata, e presumibilmente per anni.

Potrebbe in questo modo crearsi un blocco non dissimile da quello che impedisce di fatto l’applicazione della legge 194: anche in quel caso la legge c’è ed è in vigore, ma resta sostanzialmente inapplicata a causa della massiccia obiezione di coscienza. In questo caso sarebbe la politica a obiettare, non calendarizzando la discussione sulla legge 40 e bloccando di fatto la fecondazione eterologa.

Il presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro ha un bel ribadire il fatto che la sentenza non ha creato alcun vuoto normativo, e che l‘eterologa si può fare da subito: la questione è politica, non tecnico-giuridica. La resistenza all’eterologa è fortissima, la maggioranza del governo non intende mollare e preferisce che si continui con il turismo procreativo (magari anche solo interregionale, visto che Regione Toscana ha già dato il via). Nel frattempo in alcuni centri privati in altre regioni italiane il servizio è già erogato, nel rispetto della sentenza della Consulta, con esiti quanto meno caotici e nuove presumibili battaglie legali.

La sentenza della Corte Costituzionale non lascia dubbi: la fecondazione eterologa non è più vietata nel nostro Paese, e vi si può ricorrere qui e ora. Le linee guida possono essere rapidamente ed essenzialmente aggiornate sul modello dei Paesi europei in cui l’eterologa è già consentita da tempo. Ma il governo non intende accettare questa sentenza.

Il dibattito parlamentare si potrebbe semmai esercitare su alcune questioni (sulle quali sarebbe inaccettabile che si legiferasse per decreto). Tra le altre:

• il tema sensibilissimo dell’anonimato del donatore e della donatrice (in molti Paesi europei, come in Gb, Svezia, Norvegia, Germania, Austria, Olanda da tempo si è passati dall’anonimato al non-anonimato, in particolare in seguito ai ricorsi presentati dalle associazioni dei nati da eterologa che hanno rivendicato il diritto di sapere)

• la possibilità di accesso alla fecondazione medicalmente assistita, oltre che per le coppie infertili, anche per le coppie non infertili ma portatrici di malattie genetiche e cromosomiche, con diagnosi preimpianto sugli embrioni

• la possibilità di revoca del consenso alla fecondazione medicalmente assistita con adottabilità degli embrioni non impiantati

• la possibilità di maternità surrogata solidale (utero non “in affitto”, ma “in prestito” per amore) nella trasparenza di relazione tra la coppia, la madre portatrice e il nascituro. Nel 2001 il Tribunale di Roma ha acconsentito all’uso solidale: una donna che ha condotto la gravidanza per conto di una coppia alla quale era affettivamente legata.

 

Il dibattito su questi e altri temi non osterebbe, comunque, all’immediata praticabilità della fecondazione eterologa.

 

Aggiornamento 18 agosto:

COMUNICATO STAMPA

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SMENTISCE IL MINISTRO: L’ETEROLOGA SI Può FARE SUBITO.

Accolto ricorso della coppia e ordinato al centro di PMA Sismer di effettuare l’eterologa

In un ricorso presentato innanzi al Tribunale di Bologna ormai oltre 3 anni fa una coppia chiedeva di praticare al centro di PMA SiSMeR di Bologna. In subordine veniva chiesto al Tribunale di Sollevare la q.l.c della legge. Il Tribunale non si pronunciava. Nel maggio 2014 , all’indomani della sentenza della Corte Cost. del 9 aprile con il quale veniva pronunciata la declaratoria di incostituzionalità della legge 40/04 in punto di divieto assoluto di PMA eterologa, veniva chiesto dall’odierna difesa che il giudice procedesse, venuto meno il divieto e precisato in sede di motivazioni dalla Consulta che nessun vuoto normativo si era determinato, ad ordinare al centro di PMA di eseguire la metodica eterologa.

In data 14 agosto il Tribunale di Bologna emetteva ordinanza con la quale accoglieva le richieste dell’attore per le seguenti motivazioni:

A)    LA PMA Eterologa è una species di quella omologa  

La Corte costituzionale ha avuto cura nel ribadire che quella di tipo eterologo è una specie di tecnica appartenente allo stesso genere (la procreazione medicalmente assistita) delle altre, di tipo omologo: dunque, va anch’essa ricondotta al quadro normativo delineato dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40.

In altri termini, la PMA di tipo eterologo è oggi una delle tecniche consentite per realizzare le finalità previste dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40 (cfr. l’art. 1, l. cit.).

Ciò significa, in primo luogo, che interventi di PMA di tipo eterologo possono essere realizzati solo nelle strutture autorizzate (artt. 10, 11, 12, 5° co., l. cit.) e nel rispetto delle disposizioni della l. n. 40/2004 concernenti i presupposti o requisiti oggettivi (art. 4, 1°) e soggettivi (art. 5) e dei principi di gradualità e del consenso informato (art., 4, 2° co.).

Sul punto, si vedano anche i rilievi svolti da Corte cost. n. 162/2004 (par. 11.1).”

B)   Non vi è vuoto normativo

 

Il Tribunale di Bologna, nel ricordare che la Regione Toscana ha emanato in proposito una regolamentazione tecnica di dettaglio che disciplina taluni aspetti del fenomeno in punto di presunto vuoto normativo da colmare con legge ricorda come la Corte Costituzionale nella sent 162/14 evidenzi quanto alla eccezione più volte sollevata, risulti del tutto

 

“ infondata l’eccezione di inammissibilità relativa al paventato <<vuoto normativo>>, la Corte costituzionale è stata chiara nell’escludere <<nella specie>> (ossia, con riferimento ai casi concreti sottoposti alla sua attenzione, del tutto assimilabili a quello qui in esame) l’esistenza di incolmabili lacune concernenti la regolamentazione essenziale (<<i profili di più pregnante rilievo>>) dell’accesso alla PMA con donazione di gameti, sia quanto ai presupposti che quanto agli effetti.

Al contrario, essa ha affermato, da un lato, che <<nella specie sono […] identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della PMA di tipo eterologo in molti paesi d’Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi>> e, dall’altro, che <<non>> vi sono <<incertezze in ordine all’identificazione dei casi nei quali è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto>>.

Si rimanda alla motivazione di Corte cost., n. 162/2014, paragrafi 10, 11, 11.1, 12.

Oltre alle disposizioni della legge 40/04 vengono richiamate i D.Lvi 191/07 e 16/10 componendosi un quadro normativo che non abbisogna di integrazioni in punto di stoccaggio, trasferimento , conservazione, privacy e anonimato del materiale genetico donato

Nei limiti della compatibilità, in ipotesi di PMA con donazione di gameti (salva l’introduzione di una nuova e specifica disciplina) troveranno dunque applicazione le vigenti disposizioni in tema di donazione di cellule riproduttive anche se non proveniente da un partner (si applicheranno dunque i criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule e si eseguiranno gli esami di laboratorio richiesti per i donatori in generale), ma pur sempre nel rispetto dei requisiti soggettivi fissati dall’art. 5, l. n. 40/2004 (cfr. l’art. 2, 1° co., lett. b), d. lgs., n. 16/2010)”.

C)     I pericoli invocati dal ministro (numero max  donazioni, esami genetici ed infettivi da effettuare sul donatore, etc ) non sussistono e sono demandati ad una disciplina attraverso disposizioni mediche e di dettaglio che in attesa delle Linee Guida possono essere individuate nei protocolli delle Società Scientifiche.

Quanto alle disposizioni tecniche e di dettaglio nel ribadire che non vi è necessità di una legge viene evidenziato che i centri dovranno attenersi alle direttive mediche più “aggiornate e accreditate” cioè elaborate dalle società scientifiche e contenute nei protocolli medici internazionali. Dunque in attesa delle Linee Guida ministeriali che sono la sede per disciplinare gli aspetti tecnici della metodica i centri di PMA in Regione Toscana dovranno attenersi alle direttive mediche allegate alla Delibera fuori dalla Regione Toscana dovranno rifarsi alle linee guida emanate dalle società scientifiche

“Nessuna incertezza sorge in ordine allo status del nato Ciò non toglie che debba darsi attuazione al diritto riconosciuto da Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, applicando laddove necessario le norme in materia di donazione di tessuti o cellule. Nessuna incertezza può sorgere in ordine allo status del nato da PMA eterologa (è figlio della coppia che ha espresso la volontà di accedere alla PMA) e all’assenza di relazione parentale rispetto al donatore di gameti. Oltre al novellato art. 8, l. n. 40/2004, si veda l’art. 9, 3° co., che nella sua attuale formulazione così dispone: <<In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi>> (estranea al tema qui in esame è la particolarissima vicenda trattata da Trib. Roma, ord. 8 agosto 2014). A garanzia del nascituro, una volta divenuto persona, erano già previste le speciali misure di cui all’art. 9, 1° e 2° co. (divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre) nel segno della autoresponsabilità di chi accede alla PMA.

Restano fermi il divieto di commercializzazione di gameti o embrioni e il divieto di surrogazione di maternità (art. 12, 6° co., l. n. 40/2004) ed il divieto di selezione a scopo eugenetico degli embrioni o dei gameti (art. 13, 3° co., lett. b)) (v. anche il passaggio di Corte cost., n. 162/2014 al par. 9).

D)    Preso dunque atto della natura di diritto fondamentale della persona (salute art 32 cost) autodeterminazione art 13 cost)  della pretesa di eseguire la PMA eterologa, il Tribunale afferma

“il diritto dei ricorrenti a ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo secondo le migliori e accertate pratiche mediche;

autorizza la società convenuta ad applicare la tecnica richiesta dalla coppia ricorrente nel rispetto delle disposizioni richiamate in motivazione e delle più aggiornate ed accreditate conoscenze tecnico-scientifiche in materia di PMA con donazione di gameti;

In conclusione

Dopo il presidente Tesauro anche il Tribunale di Bologna conferma che non vi è alcun vuoto normativo, che non vi è un pericolo medico sanitario né di anonimato o compatibilità genetica tra nato e donatore. Dunque posto che le norme tecniche e di dettaglio inerenti n di donazioni ed esami da effettuare hanno natura medica, esse dovranno essere contenute in atti amministrativi, Linee Guida (Statali e/o Regionali), e non in inutili leggi. In loro assenza i centri di PMA potranno comunque eseguire la PMA eterologa seguendo le Linee Guida elaborate dalle più accreditate organizzazioni scientifiche.