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anonimato del donatore

bambini, Corpo-anima, Politica, salute Settembre 4, 2014

Eterologa: varate le linee guida. Stessa pelle e donatore anonimo

Le Regioni hanno varato le nuove linee guida per la fecondazione eterologa. Questo consentirà ai centri pubblici e privati di erogare il servizio secondo norme equiparate e certe.

Restano a mio parere alcune problematicità che meriterebbero un dibattito parlamentare e una definizione per legge, e dimostrano il non riconoscimento del superiore diritto del minore:

1. il nascituro dovrà avere lo stesso colore di pelle dei riceventi: per quanto possibile si manterrà, cioè, lo stesso fenotipo della coppia in relazione al colore della pelle, dei capelli e anche rispetto al gruppo sanguigno. A me pare un’enormità: il figlio “eterologo” dovrà cioè essere “simil-omologo”, come, cioé, a cancellare (per maggiore comodità dei genitori) le modalità dell’origine, che invece il figlio ha il diritto di non vedere occultate o “mascherate”. O come ad allontanare il sospetto, nel caso il nascituro fosse di pelle diversa da quella dei genitori, di essere originato da un “tradimento” della madre. O come, infine, se si volesse affermare che per dei genitori bianchi è meglio evitare un figlio di pelle nera (e viceversa). I principi sottesi a questa decisione, che affermano un concetto di “comodo” che non ha niente a che vedere con lo slancio d’amore genitoriale, mi paiono del tutto incondivisibili.

2.  Il nato da eterologa avrà la possibilità di chiedere di conoscere l’identità del padre o madre biologici una volta compiuti i 25 anni di età: a questo punto il donatore viene ricontattato e, solo se è d’accordo, conoscerà il figlio biologico. Con l’eccezione di tale caso, il documento prevede l’anonimato del donatore: si potrà risalire a notizie relativi ad aspetti genetici del donatore solo per esigenze mediche del nato. La questione non può essere frettolosamente liquidata dalle linee guida, che dovrebbero limitarsi a fissare paletti essenziali. Come dicevamo qui, il tema dell’anonimato del donatore/trice è sensibilissimo e ha visto molti Paesi, partiti dalla non notorietà del genitore biologico, cambiare rotta in seguito ai frequentissimi ricorsi dei figli di eterologa. Concedere a 25 anni (e perché non alla maggiore età????) il diritto di conoscere le generalità del donatore (che difficilmente avrà cambiato idea sul proprio anonimato, e quindi non concederà il proprio consenso) è un arzigogolo che, di nuovo, mette in secondo piano i diritti del minore rispetto a quelli di chi lo ha chiamato al mondo. Sul tema dell’anonimato è necessario un approfondito dibattito del legislatore.

bambini, Corpo-anima, diritti, Politica Luglio 29, 2014

#Legge40: no all’anonimato del donatore

1978: i quotidiani britannici annunciano la nascita di Louise Brown, la prima bambina nata “in provetta”

Oggi la ministra per la Salute Beatrice Lorenzin presenterà in Commissione Affari Sociali della Camera i contenuti di un imminente decreto legge sulla fecondazione medicalmente assistita.

Come saprete c’è un certo caos dopo la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la fecondazione eterologa, ovvero con donazione di gameti: la stessa Consulta ha chiarito che la sentenza non apre alcun vuoto normativo e che l’eterologa è immediatamente praticabile, ma il Ministero per la Salute frena; sono già in corso gravidanze ottenute con donazioni, Regione Toscana ha già dato autonomamente il via libera. Prima si chiarisce il quadro con linee guida nazionali e meglio sarà.

Sembra certa la conferma dell’anonimato assoluto del donatore, la cui identità deve rimanere segreta. Perfino sulla tracciabilità genetica, ovvero sulla possibilità di accedere ai dati genetici del donatore per ragioni di salute, a quanto pare sarà prevista solo nel caso in cui per il nascituro si ponesse la necessità di un trapianto di midollo. Ma attendiamo di conoscere le proposte.

Sull’anonimato, tuttavia, non dovrebbero esserci sorprese.

Molti fra voi sapranno che su questo punto le legislazioni si dividono. In Svezia e in Gran Bretagna, nazioni pioniere in materia di fecondazione assistita (Louise Brown, la prima “figlia della provetta”, è nata nel 1978 a Oldham, Regno Unito) l’identità del donatore o della donatrice deve essere nota.

L’Human Fertilisation and Embriology Act, stilato nel 1990 nel Regno Unito, è uno dei documenti fondamentali in materia. Il testo originario, che stabiliva l’anonimato del donatore/trice, nel 2005 è stato così implementato:

…any donor who donated sperm, eggs or embryos from that date onwards is, by law, identifiable. Since that date, any person born as a result of donation is entitled to request and receive the donor’s name and last known address, once they reach the age of 18”.

Il diritto del figlio-a essere informato sulle sue origini  è ritenuto quindi prevalente rispetto al diritto del donatore a restare anonimo, nonché della coppia a “cancellare” il donatore. Il superiore diritto del minore è peraltro sancito dall’art. 7.1 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riconosce, appunto, il “diritto […] nella misura possibile, a conoscere i suoi [del bambino] genitori”. Con il termine “genitore” si indicano qui sia il genitore genetico, sia il genitore biologico che partorisce (madre surrogata: attualmente vietata in Italia), sia il genitore psicologico, ossia colei/colui che cresce e si prende cura del minore per un periodo significativo della sua vita.

Il non-anonimato non è “comodo” per nessuno. Né per il donatore, che deve accettare il “rischio” di una relazione con la creatura nata dai suoi gameti (e infatti in Gran Bretagna e in Svezia il numero di donazioni è significativamente basso), né per i genitori, a cui tocca invece il rischio dell’irruzione di un minaccioso “terzo” nella vita del figlio o della figlia a scompaginare il quadro familiare. Ma questo “terzo” esiste, sia che venga nominato, sia che venga “cancellato”, ed esiste in primis nella vita del nascituro. Contro il cui superiore diritto non valgono né gli argomenti di “mercato” (con la notorietà del donatore si ridurrebbe il numero delle donazioni), né il diritto del donatore e dei genitori a non essere “disturbati”, né la salvaguardia dello statuto familiare, che prevede un solo padre e una sola madre.

Tutti i diritti sono secondari a fronte di quello della creatura che chiamiamo al mondo. Per questo sono fermamente a favore del non-anonimato del donatore/trice.

p.s. Detto a latere: sono molto stupita del fatto che si consideri progressista battersi per i diritti di una coppia infertile, anche di età avanzata, che intenda accedere a fecondazione assistita per avere un figlio; mentre battersi perché ragazze e ragazzi non infertili possano dare corso per via naturale al loro desiderio di bambini, riducendo gli ostacoli (la mancanza di lavoro e di servizi, la difficoltà di accesso ai mutui casa, etc.) che impediscono loro di realizzare il progetto genitoriale, e contribuendo a un aumento dei bassissimi livelli di natalità nel nostro Paese, è ritenuta una battaglia conservatrice, genere “figli alla patria”, quando non in odore di reazione.

 

Ultim’ora: sul tema dell’anonimato del donatore Lorenzin rinvia al dibattito parlamentare.