La principale preoccupazione del M5S -lo chiedo, perché non lo capisco- è fare buone leggi a favore delle cittadine e dei cittadini, migliorando la loro vita? o invece contrapporsi per principio a ogni proposta venga dal centrosinistra, inteso come il principale competitor politico? e specialmente ora, in vista delle elezioni europee?
Perché solo in questa seconda ipotesi si riesce a comprendere il voto contrario del M5S alla proposta di legge contro le dimissioni in bianco passata -per fortuna- ieri alla Camera: 300 sì (Pd, FI e Sel), 101 no (Ncd, M5S e Scelta Civica) e 21 astenuti (Lega).
Secondo gli ultimi dati disponibili, solo tra il 2009 e il 2010 37 mila donne sono state costrette a lasciare il loro posto di lavoro per aver deciso di diventare madri. Ma il problema riguarda anche gli uomini in caso di infortuni o malattia o più semplicemente per attività sindacale.
Il datore di lavoro costringe ricattatoriamente le-i dipendenti a firmare una lettera di dimissioni in bianco al momento dell’assunzione, da utilizzarsi al momento opportuno. Il fenomeno rappresenta oltre il 10 per cento di tutte le controversie di lavoro dei patronati Acli e il 5 per cento di quelle degli uffici vertenze della CISL.
Nel 2007 la legge 188 aveva imposto che le dimissioni fossero presentate su moduli identificati da codici numerici progressivi e validi non oltre quindici giorni dalla data emissione, per evitare la data « in bianco ». La legge fu abrogata pochi mesi dopo dal governo Berlusconi. Nel 2012 l’appello «188 donne per la legge 188» (fra cui io) riaccendeva l’attenzione sulla pratica delle dimissioni in bianco, con successivo intervento della ministra Fornero che introduceva un meccanismo complicatissimo e, come si è visto, insoddisfacente e sostanzialmente inefficace.
Secondo la proposta approvata ieri alla Camera (ora dovrà passare al Senato) la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dal lavoratore, pena la nullità, su appositi moduli disponibili presso le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici comunali e i centri per l’impiego. Sarà possibile scaricare i moduli -sempre numerati e identificabili, dal sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o reperirli presso le sedi dei sindacati.
La nuova normativa si riferisce a qualsiasi contratto: dai rapporti di lavoro subordinato a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, alle associazioni in partecipazione, ed al contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
Non è escluso che si potesse fare di meglio, ma la proposta di legge -che potete leggere in coda al post- costituisce certamente un passo avanti.
Speciose, a mio parere, e incomprensibili anche agli iscritti e agli elettori le obiezioni del M5S, che ha parlato di “un’altra bugia di Renzi” e, come dicevamo, ha votato contro.
Potrebbe trattarsi dell’ennesimo autogoal.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo
2118 del codice civile, la lettera di
dimissioni volontarie, volta a dichiarare
l’intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal
lavoratore, nonché dal prestatore d’opera
e dalla prestatrice d’opera, pena la sua
nullità, su appositi moduli predisposti e
resi disponibili gratuitamente, oltre che
con le modalità di cui al comma 5, dalle
direzioni provinciali del lavoro e dagli
uffici comunali, nonché dai centri per
l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del
comma 1, si intendono tutti i contratti
inerenti ai rapporti di lavoro subordinato
di cui all’articolo 2094 del codice civile,
indipendentemente dalle caratteristiche e
dalla durata, nonché i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa,
anche a progetto, i contratti di collaborazione
di natura occasionale, i contratti
di associazione in partecipazione di cui
all’articolo 2549 del codice civile per cui
l’associato fornisca prestazioni lavorative
e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione
agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, nonché i
contratti di lavoro instaurati dalle cooperative
con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati
secondo direttive definite con decreto
del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione,
la data di emissione, nonché spazi, da
compilare a cura del firmatario, destinati
all’identificazione della lavoratrice o del
lavoratore, ovvero del prestatore d’opera
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 254
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
o della prestatrice d’opera, del datore di
lavoro, della tipologia di contratto da cui
si intende recedere, della data della sua
stipulazione e di ogni altro elemento
utile. I moduli hanno validità di quindici
giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3
sono altresì definite le modalità per evitare
eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo
sono resi disponibili anche attraverso il
sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, secondo modalità
definite con il decreto di cui al comma 3,
che garantiscano al contempo la certezza
dell’identità del richiedente, la riservatezza
dei dati personali nonché l’individuazione
della data di rilascio, ai fini della verifica
del rispetto del termine di validità di cui
al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo
gratuito stipulate nelle forme definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità
attraverso le quali è reso possibile alla
lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore
d’opera e alla prestatrice d’opera,
acquisire gratuitamente i moduli di cui al
presente articolo, anche tramite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, e
i commi da 17 a 23 dell’articolo 4 della
legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
8. All’attuazione della presente legge si
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
già previste a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.