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proposta di legge

Donne e Uomini, economics, italia, lavoro Marzo 31, 2015

Gap salariale tra donne e uomini: una proposta di legge

 

Proprio oggi l’Istat diffonde nuovi disastrosi dati sulla disoccupazione, e in particolare sul calo costante dell’occupazione femminile. Nelle settimane scorse abbiamo appreso che uno dei pochi dati positivi che riguarda il lavoro delle donne nel nostro Paese, un gap salariale inferiore alla media europea (7.3 contro 16 per cento), si sta progressivamente ampliando, mentre negli altri Paesi la forbice tende a ridursi.

La trasparenza e la pubblicità delle retribuzioni nelle aziende (fatta salva la privacy: cioè omettendo l’identità dei singoli lavoratori e nominando solo  il genere di appartenenza) è il primo passo necessario per contrastare la disparità salariale: è questo il senso della proposta di legge depositata oggi da Pippo Civati del Pd, a inaugurare un pacchetto di leggi “dedicate” alla cittadinanza femminile (e dati i vantaggi che ne deriverebbero, a tutto il Paese).

Ecco il testo della proposta.

“Onorevoli colleghi! Il divario retributivo di genere è un fenomeno complesso che
riguarda sia la cosiddetta “discriminazione diretta”, cioè a parità di lavoro, sia le
differenziazioni di mansioni e di settori. Si tratta di un divario troppo ampio, che, a
livello di Unione Europea, si attesta in media intorno al 16%.
Colmare questo divario è necessario anzitutto per motivi di giustizia e di uguaglianza.
Ricordiamo che l’articolo 37 della Costituzione afferma che «la donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». I
destinatari di questo imperativo sono tutti i soggetti, pubblici e privati, da cui dipenda il
rispetto dello stesso, compresi quindi i datori di lavoro, ai quali la presente proposta in
particolare si rivolge.
Peraltro, deve considerarsi come dal superamento del divario si trarrebbero vantaggi
anche per l’economia, un riconoscimento adeguato del lavoro delle donne essendo
generalmente riconosciuto come un importante fattore di crescita.
Al fine di assicurare la piena realizzazione della parità salariale molti sono gli interventi
da porre in essere, anche attraverso la revisione di alcune norme esistenti, intervenendo
su sanzioni e incentivazioni, ma il punto da cui partire in modo semplice e immediato
può essere quello della trasparenza.
Si tratta di un elemento su cui puntano oggi sia l’Unione europea sia Paesi
economicamente forti e sviluppati e che ci sembra il caso di riprendere e – per certi
versi – anticipare.
Infatti, il 7 marzo 2014 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione «sul
potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la
trasparenza».
Per questo la Germania, che certamente presenta un divario retributivo molto più ampio
del nostro, si sta dotando di una legge per la parità salariale di grande significato, che
prevede la pubblicizzazione degli stipendi di un’azienda, senza indicare i nominativi dei
lavoratori, ma associando alle cifre il riferimento al gruppo di appartenenza e quindi al
genere.
Una soluzione che si combina perfettamente con la decisione del governo tedesco e
della sua maggioranza di introdurre un salario minimo stabilito per legge, come anche in
Italia sarebbe auspicabile che si facesse.
 
Una soluzione avanzata dal governo di Grosse Koalition guidato da Angela Merkel, e in
particolare dalla ministra Manuela Schwesig, ministra federale alla famiglia.
I dati in Italia ci dicono che, per una volta, il nostro Paese è in testa alle classifiche
europee, perché il gap è solo del 7,3%. Il dato che allarma è però che la differenza
aumenta, mentre negli altri Paesi diminuisce.
Con un testo di legge chiaro e semplice, che rinvii all’intervento del Governo, entro
poche settimane, si può intervenire immediatamente, perché il nostro Paese sia alla pari
con i migliori standard di civiltà e riconosca quell’equilibrio tra uomini e donne che è
un fattore di qualità imprescindibile della nostra democrazia e della nostra Costituzione,
perché ogni ostacolo sia rimosso e superato nella nostra vita sociale.

Articolo 1
1. Al fine di colmare il divario retributivo tra i sessi, le imprese e le organizzazioni sono
tenute a garantire la trasparenza e la pubblicità della composizione e della struttura
salariale della remunerazione dei propri dipendenti, avendo cura di non indicare alcun
elemento identificativo personale, salva la appartenenza di genere, secondo quanto
previsto al successivo articolo 2.
Articolo 2
1. Il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più
decreti legislativi con cui definisce:
A) le modalità per assicurare la trasparenza e la pubblicità della composizione e della
struttura salariale della remunerazione dei dipendenti;
B) le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui
all’articolo 1 e delle modalità per assicurarne il rispetto.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera A), il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto della normativa sulla privacy, escludendo in ogni caso la
presenza di qualunque dato anagrafico diverso dalla appartenenza di genere;
b) prevedere la chiara identificazione della appartenenza di genere;
c) prevedere la chiara identificazione della composizione e della struttura salariale;
d) assicurare che ciascun lavoratore conosca, senza dovere presentare richiesta, la
retribuzione e ogni altra forma di remunerazione, compresi i bonus, di tutti i lavoratori
dipendenti della medesima impresa o organizzazione;
e) assicurare che ciascun lavoratore possa consultare, senza dovere presentare richiesta,
per un periodo di almeno sessanta mesi, la retribuzione e ogni altra forma di
remunerazione, compresi i bonus, di tutti i lavoratori dipendenti della medesima
impresa o organizzazione;
f) assicurare che le prerogative di cui alle lettere d) ed e) siano assicurate anche alle
associazioni sindacali;
g) assicurare che le imprese con almeno cinquanta dipendenti informino regolarmente i
dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per
categoria di dipendente o posizione, ripartita per genere;
h) assicurare che le imprese e le organizzazioni con almeno duecentocinquanta
dipendenti svolgano audit salariali da mettere a disposizione dei rappresentanti dei
lavoratori e delle parti sociali.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera B), il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli per il caso di mancato
adempimento all’obbligo di rendere pubbliche le retribuzioni e ogni altra forma di
remunerazione;
b) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli per i casi di mancato
rispetto delle modalità previste per assicurare le forme di trasparenza e di pubblicità di
cui alla presente legge e ai decreti delegati emanati in base alla stessa;
c) prevedere un progressivo aumento della sanzione per il caso in cui le violazioni di cui
alle lettere a) e b) del presente comma risultino gravi e reiterate.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale”.

lavoro, Politica, Senza categoria Marzo 26, 2014

No del M5S alla legge anti-dimissioni in bianco. Nessuno capisce perché

La principale preoccupazione del M5S -lo chiedo, perché non lo capisco- è fare buone leggi a favore delle cittadine e dei cittadini, migliorando la loro vita? o invece contrapporsi per principio a ogni proposta venga dal centrosinistra, inteso come il principale competitor politico? e specialmente ora, in vista delle elezioni europee?

Perché solo in questa seconda ipotesi si riesce a comprendere il voto contrario del M5S alla proposta di legge contro le dimissioni in bianco passata -per fortuna- ieri alla Camera: 300 sì (Pd, FI e Sel), 101 no (Ncd, M5S e Scelta Civica) e 21 astenuti (Lega).

Secondo gli ultimi dati disponibili, solo tra il 2009 e il 2010 37 mila donne sono state costrette a lasciare il loro posto di lavoro per aver deciso di diventare madri. Ma il problema riguarda anche gli uomini in caso di infortuni o malattia o più semplicemente per attività sindacale.

Il datore di lavoro costringe ricattatoriamente le-i dipendenti a firmare una lettera di dimissioni in bianco al momento dell’assunzione, da utilizzarsi al momento opportuno. Il fenomeno rappresenta oltre il 10 per cento di tutte le controversie di lavoro dei patronati Acli e il 5 per cento di quelle degli uffici vertenze della CISL.

Nel 2007 la legge 188 aveva imposto che le dimissioni fossero presentate su moduli identificati da codici numerici progressivi e validi non oltre quindici giorni dalla data emissione, per evitare la data « in bianco ». La legge fu abrogata pochi mesi dopo dal governo Berlusconi. Nel 2012 l’appello «188 donne per la legge 188» (fra cui io) riaccendeva l’attenzione sulla pratica delle dimissioni in bianco, con successivo intervento della ministra Fornero che introduceva un meccanismo complicatissimo e, come si è visto, insoddisfacente e sostanzialmente inefficace.

Secondo la proposta approvata ieri alla Camera (ora dovrà passare al Senato) la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dal lavoratore, pena la nullità, su appositi moduli disponibili presso le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici comunali e i centri per l’impiego. Sarà possibile scaricare i moduli -sempre numerati e identificabili, dal sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o reperirli presso le sedi dei sindacati.

La nuova normativa si riferisce a qualsiasi contratto: dai rapporti di lavoro subordinato a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, alle associazioni in partecipazione, ed al contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

Non è escluso che si potesse fare di meglio, ma la proposta di legge -che potete leggere in coda al post- costituisce certamente un passo avanti.

Speciose, a mio parere, e incomprensibili anche agli iscritti e agli elettori le obiezioni del M5S, che ha parlato di “un’altra bugia di Renzi” e, come dicevamo, ha votato contro.

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo autogoal.

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo

2118 del codice civile, la lettera di

dimissioni volontarie, volta a dichiarare

l’intenzione di recedere dal contratto di

lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal

lavoratore, nonché dal prestatore d’opera

e dalla prestatrice d’opera, pena la sua

nullità, su appositi moduli predisposti e

resi disponibili gratuitamente, oltre che

con le modalità di cui al comma 5, dalle

direzioni provinciali del lavoro e dagli

uffici comunali, nonché dai centri per

l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del

comma 1, si intendono tutti i contratti

inerenti ai rapporti di lavoro subordinato

di cui all’articolo 2094 del codice civile,

indipendentemente dalle caratteristiche e

dalla durata, nonché i contratti di collaborazione

coordinata e continuativa,

anche a progetto, i contratti di collaborazione

di natura occasionale, i contratti

di associazione in partecipazione di cui

all’articolo 2549 del codice civile per cui

l’associato fornisca prestazioni lavorative

e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione

agli utili siano qualificati come

redditi di lavoro autonomo, nonché i

contratti di lavoro instaurati dalle cooperative

con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati

secondo direttive definite con decreto

del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e

la semplificazione, da emanare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, riportano un codice alfanumerico

progressivo di identificazione,

la data di emissione, nonché spazi, da

compilare a cura del firmatario, destinati

all’identificazione della lavoratrice o del

lavoratore, ovvero del prestatore d’opera

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 254

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o della prestatrice d’opera, del datore di

lavoro, della tipologia di contratto da cui

si intende recedere, della data della sua

stipulazione e di ogni altro elemento

utile. I moduli hanno validità di quindici

giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3

sono altresì definite le modalità per evitare

eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo

sono resi disponibili anche attraverso il

sito internet del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, secondo modalità

definite con il decreto di cui al comma 3,

che garantiscano al contempo la certezza

dell’identità del richiedente, la riservatezza

dei dati personali nonché l’individuazione

della data di rilascio, ai fini della verifica

del rispetto del termine di validità di cui

al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo

gratuito stipulate nelle forme definite con

decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinate le modalità

attraverso le quali è reso possibile alla

lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore

d’opera e alla prestatrice d’opera,

acquisire gratuitamente i moduli di cui al

presente articolo, anche tramite le organizzazioni

sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, e successive modificazioni, e

i commi da 17 a 23 dell’articolo 4 della

legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

8. All’attuazione della presente legge si

provvede nell’ambito delle risorse finanziarie

già previste a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri

per il bilancio dello Stato.