La principale preoccupazione del M5S -lo chiedo, perché non lo capisco- è fare buone leggi a favore delle cittadine e dei cittadini, migliorando la loro vita? o invece contrapporsi per principio a ogni proposta venga dal centrosinistra, inteso come il principale competitor politico? e specialmente ora, in vista delle elezioni europee?

Perché solo in questa seconda ipotesi si riesce a comprendere il voto contrario del M5S alla proposta di legge contro le dimissioni in bianco passata -per fortuna- ieri alla Camera: 300 sì (Pd, FI e Sel), 101 no (Ncd, M5S e Scelta Civica) e 21 astenuti (Lega).

Secondo gli ultimi dati disponibili, solo tra il 2009 e il 2010 37 mila donne sono state costrette a lasciare il loro posto di lavoro per aver deciso di diventare madri. Ma il problema riguarda anche gli uomini in caso di infortuni o malattia o più semplicemente per attività sindacale.

Il datore di lavoro costringe ricattatoriamente le-i dipendenti a firmare una lettera di dimissioni in bianco al momento dell’assunzione, da utilizzarsi al momento opportuno. Il fenomeno rappresenta oltre il 10 per cento di tutte le controversie di lavoro dei patronati Acli e il 5 per cento di quelle degli uffici vertenze della CISL.

Nel 2007 la legge 188 aveva imposto che le dimissioni fossero presentate su moduli identificati da codici numerici progressivi e validi non oltre quindici giorni dalla data emissione, per evitare la data « in bianco ». La legge fu abrogata pochi mesi dopo dal governo Berlusconi. Nel 2012 l’appello «188 donne per la legge 188» (fra cui io) riaccendeva l’attenzione sulla pratica delle dimissioni in bianco, con successivo intervento della ministra Fornero che introduceva un meccanismo complicatissimo e, come si è visto, insoddisfacente e sostanzialmente inefficace.

Secondo la proposta approvata ieri alla Camera (ora dovrà passare al Senato) la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dal lavoratore, pena la nullità, su appositi moduli disponibili presso le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici comunali e i centri per l’impiego. Sarà possibile scaricare i moduli -sempre numerati e identificabili, dal sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o reperirli presso le sedi dei sindacati.

La nuova normativa si riferisce a qualsiasi contratto: dai rapporti di lavoro subordinato a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, alle associazioni in partecipazione, ed al contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

Non è escluso che si potesse fare di meglio, ma la proposta di legge -che potete leggere in coda al post- costituisce certamente un passo avanti.

Speciose, a mio parere, e incomprensibili anche agli iscritti e agli elettori le obiezioni del M5S, che ha parlato di “un’altra bugia di Renzi” e, come dicevamo, ha votato contro.

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo autogoal.

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo

2118 del codice civile, la lettera di

dimissioni volontarie, volta a dichiarare

l’intenzione di recedere dal contratto di

lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal

lavoratore, nonché dal prestatore d’opera

e dalla prestatrice d’opera, pena la sua

nullità, su appositi moduli predisposti e

resi disponibili gratuitamente, oltre che

con le modalità di cui al comma 5, dalle

direzioni provinciali del lavoro e dagli

uffici comunali, nonché dai centri per

l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del

comma 1, si intendono tutti i contratti

inerenti ai rapporti di lavoro subordinato

di cui all’articolo 2094 del codice civile,

indipendentemente dalle caratteristiche e

dalla durata, nonché i contratti di collaborazione

coordinata e continuativa,

anche a progetto, i contratti di collaborazione

di natura occasionale, i contratti

di associazione in partecipazione di cui

all’articolo 2549 del codice civile per cui

l’associato fornisca prestazioni lavorative

e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione

agli utili siano qualificati come

redditi di lavoro autonomo, nonché i

contratti di lavoro instaurati dalle cooperative

con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati

secondo direttive definite con decreto

del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e

la semplificazione, da emanare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, riportano un codice alfanumerico

progressivo di identificazione,

la data di emissione, nonché spazi, da

compilare a cura del firmatario, destinati

all’identificazione della lavoratrice o del

lavoratore, ovvero del prestatore d’opera

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 254

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o della prestatrice d’opera, del datore di

lavoro, della tipologia di contratto da cui

si intende recedere, della data della sua

stipulazione e di ogni altro elemento

utile. I moduli hanno validità di quindici

giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3

sono altresì definite le modalità per evitare

eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo

sono resi disponibili anche attraverso il

sito internet del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, secondo modalità

definite con il decreto di cui al comma 3,

che garantiscano al contempo la certezza

dell’identità del richiedente, la riservatezza

dei dati personali nonché l’individuazione

della data di rilascio, ai fini della verifica

del rispetto del termine di validità di cui

al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo

gratuito stipulate nelle forme definite con

decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinate le modalità

attraverso le quali è reso possibile alla

lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore

d’opera e alla prestatrice d’opera,

acquisire gratuitamente i moduli di cui al

presente articolo, anche tramite le organizzazioni

sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. Il comma 4 dell’articolo 55 del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, e successive modificazioni, e

i commi da 17 a 23 dell’articolo 4 della

legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

8. All’attuazione della presente legge si

provvede nell’ambito delle risorse finanziarie

già previste a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri

per il bilancio dello Stato.