Browsing Tag

violenza sessuale

Donne e Uomini, femminicidio, questione maschile Maggio 30, 2014

Il governo italiano a fianco delle donne indiane

Caro Presidente Matteo Renzi, cara Ministra Federica Mogherini,

quella che vedete è una delle immagini più dure che io abbia mai pubblicato o semplicemente visto. Lo faccio dolorosamente ma consapevolmente.

Sono i corpi di due ragazzine, 14 e 15 anni, di Katra Shahadatganj, villaggio rurale dell’Uttar Pradesh, India Nord-Orientale, vittime di un atroce gang-rape, stupro di gruppo da parte di 7 uomini (fra cui due militari: non è un fatto infrequente) a cui sono seguite percosse e impiccagione.

Questa insopportabile immagine illustra la rilevanza delle questione maschile in un Paese come l’India dove si verifica uno stupro ogni 22 minuti -calcolando solo la punta dell’iceberg dei casi denunciati-. E dove le donne sono intese come povere cose a disposizione di chiunque, specie se appartenenti alle caste più umili come nel caso di queste due bambine. Tanto che la violenza maschile è diventata una faccenda politica di primaria importanza.

Questa immagine dimostra che cosa alcuni uomini sono disposti a fare solo per consumare un rapporto sessuale: o, più precisamente, dimostra l’odio feroce per le donne, contro le quali lo stupro diventa un’arma letale. La pubblico per questo.

Esiste una remota possibilità, secondo gli investigatori, che le due bambine non siano state impiccate dai loro aguzzini ma che si siano volontariamente appese all’albero di mango pur di non dover sopportare la vergogna. Più probabilmente sono stati gli stessi stupratori a tentare di uccidere le ragazze strangolandole e poi impiccandole per non correre il rischio di essere identificati.

La protesta silenziosa degli abitanti del villaggio che si sono radunati sotto il mango per sollecitare le ricerche da parte della polizia ha portato alla rapida cattura degli stupratori assassini.

Sarebbe importante che il governo italiano manifestasse la sua vicinanza al governo indiano, alle donne e agli uomini di buona volontà di quel Paese che si trovano ad affrontare una simile emergenza: la violenza sessista è una realtà universale, ma in India raggiunge le dimensioni di una catastrofe.

E anche che inducesse qualche dubbio sull’effettiva efficacia della pena capitale contro la violenza, misura invocata da molti indiani ma contrastata da altre e altri, in particolare dal movimento delle donne. La pena di morte, è ampiamente dimostrato, non funziona mai come deterrente.

Sul fronte della violenza, come mi spiega l’intellettuale Urvashi Butalia, aumenta anzi il rischio per le donne, che possono venire uccise dopo lo stupro in modo da non poter testimoniare; o che possono esitare a denunciare: spesso gli stupratori sono familiari e amici, e le vittime non vogliono la loro morte.

Credo, e tante e tanti con me, che di fronte a una vicenda come questa qualcosa si debba fare.

 

Aggiornamento martedì 3 giugno: un altro caso orribile. Violentata, costretta a ingurgitare acido e strangolata.

Aggiornamento mercoledì 4 giugno: ormai un bollettino quotidiano. Un’altra ragazza impiccata.

 

 

femminicidio, questione maschile Gennaio 3, 2014

India: morire di pena di morte

India. Manifestazioni contro la violenza sessuale

Era una bambina di 12 anni l’indiana stuprata da un branco di 6 uomini e poi bruciata viva a Madhyagram, nei pressi di Calcutta. Ed era incinta. Il primo stupro il 25 ottobre, il secondo il giorno successivo, dopo che la bambina era andata a denunciare la violenza. Il 23 dicembre due degli stupratori si sono introdotti a casa sua e le hanno dato fuoco. La bambina è morta dopo qualche giorno di agonia. Sei uomini sono stati arrestati e a Calcutta sono esplose le proteste.

Da qualche mese in India, in seguito allo stupro e all’uccisione della 23enne Jyoti Singh Pandey, la violenza sessuale è punita con la pena di morte. Il movimento delle donne indiane aveva messo in guardia contro la decisione di introdurre la pena capitale per gli stupratori: molte meno donne avrebbero avuto il coraggio di denunciare, e le stuprate avrebbero rischiato l’eliminazione fisica: esattamente quello che è capitato a Calcutta. Rileggete quello che ci aveva detto a riguardo l’intellettuale femminista Urvashi Butalia.

La politica dell’inasprimento di pena non funziona per i reati sessuali: invocare  la pena di morte è una comprensibile risposta emotiva, ma di nessuna efficacia. Al contrario, può aumentare i rischi per le vittime.

Fatte le debite proporzioni, gli aumenti di pena e la non revocabilità della querela introdotti nel nostro Paese dal recente decreto antifemminicidio non costituiscono un passo avanti: anche da noi la definitività può scoraggiare le denunce.

Le cose da fare sono ben altre.

 

 

 

bambini, Donne e Uomini, questione maschile Dicembre 11, 2013

Io sono disperata

Ok, la politica è un grande show (impressionante sentire politici dire che “ormai il disagio è sottopelle”, quando la pelle non c’è quasi più) ma nel frattempo capitano cose che non possono essere ignorate. Non posso arrendermi sulla sentenza della Cassazione di cui parlavo nell’ultimo post. Quindi con il cuore pieno di sconforto ci torno sopra, ora che dispongo del testo della sentenza (che ripubblico parzialmente qui)

I fatti: una bambina di Catanzaro, 11 anni, famiglia disagiata, viene affidata a un assistente sociale sui 60 perché la segua nei compiti. Il sessantenne se la porta a letto. Non occasionalmente: nasce una “relazione”. La madre della bambina percepisce che qualcosa non va. L’uomo viene colto in flagranza di reato. Il Tribunale di Catanzaro lo condanna in primo e in secondo grado a 5 anni. La Cassazione annulla la sentenza d’appello e reinvia a Catanzaro. Il processo è da rifare, e per le seguenti motivazioni (provo a tradurre, leggere le sentenze è faticoso):

La Cassazione annulla la sentenza perché la Corte D’appello di Catanzaro non ha ritenuto fosse possibile riconoscere attenuanti all’imputato. In particolare non tenendo conto del fatto che, come sostiene la difesa, non c’è stata vera e propria violenza sessuale (sic!) in quanto la vittima era consenziente (!!!) e i rapporti avvenivano nell’ambito di una “relazione amorosa (!!!). La difesa non nega il reato (“disvalore oggettivo“) ma chiede che si tenga conto del fatto che gli atti sessuali non possono ritenersi invasivi “allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa“. Perché un sessantenne che abusa di una undicenne, che approfitta del suo aggrapparsi e della sua solitudine per trarne soddisfazione sessuale, beh, è evidente, la ama. Insomma, non si può parlare di vero e proprio stupro. Non è violento e ricattatorio usare una bambina bisognosa di tutto. E l’attaccamento infantile di lei non è disperazione: è “consenso”.

La Cassazione ritiene che queste attenuanti non possano essere negate solo per il fatto che la vittima era una bambina. E’ vero, si ammette, che gli abusi sessuali comportano problemi al minore che li subisce, ma non si può escludere a priori che queste conseguenze possano essere “meno lesive“. In particolare, continua la Cassazione, la Corte d’Appello non ha considerato nel suo giudizio elementi quali “il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza (ragazza!!!). Insomma, non si capisce perché la Corte d’Appello non abbia considerato questi elementi per qualificare “una minore gravità” del reato e per concedere attenuanti. Inoltre, continua la Cassazione, non è chiaro come mai la Corte di Appello di Catanzaro non abbia considerato di concedere attenuanti anche sulla base del fatto che l’imputato era disponibile a risarcire il danno (di Euro 40.000,00 per la bambina, al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro, che li aveva accettati). La Corte di Appello aveva giudicato incongrue queste somme di fronte alla gravità di abusi che potrebbero condizionare per sempre la vita della vittima. Ma, sostiene la Cassazione, “si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva”: mancano perizie mediche e psicologiche a quantificare i danni fisici e psicologici subiti dalla bambina: quindi come si fa a dire che le conseguenze siano effettivamente così gravi? Magari non è così. Inoltre non si era considerato che la famiglia della bambina era già gravemente disgregata prima di questa orribile vicenda, e non è detto che -come sostiene la difesa- quelle somme non fossero congrue.

Per tutte queste ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza reinviando a Catanzaro per un nuovo processo che consideri la possibilità di concedere attenuanti.

Io sono disperata, io sono affranta.

Qui una lettera-appello da sottoscrivere

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Qui la parte conclusiva della sentenza.

(…) è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d’appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l’atto sessuale consumato dall’imputato costituiva la forma più invasiva e, pertanto, più grave di lesione dell’altrui integrità psicofisica; mentre non rilevava che l’imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell’ambito di una relazione amorosa. Ciò perchè il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l’imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia. In sintesi, secondo la corte d’appello, al di là delle frasi di stile, l’attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L’attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore, nonchè di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore; tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico. La corte d’appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si è limitata a negare l’attenuante per ragioni che però non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all’art. 609 ter c.p., comma 2). Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all’art. 133 c.p., rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni” (Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p., comma 1” (Sez. 3^, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività” (Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640). In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonchè degli elementi indicati nell’art. 133 (Sez. 3^, 1.7.99, Scacchi; Sez. 3^, 3.10.06, m. 235031). Si è, peraltro, precisato che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 c.p., (ai fini del riconoscimento dell’attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 4^, 4.5.07, m. 235730). Invero, poichè l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. 3^, 24.3.00, Improta). Nella specie, la corte d’appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. 7. E’ fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati). La sentenza impugnata ha negato l’attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l’imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull’assetto di vita della minore. La corte d’appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l’assetto di vita personale e di relazione, e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia. Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perchè si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicchè dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l’attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l’altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l’incongruità della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva “irresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti” e il padre come “figura assente nella vicenda”, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d’appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito “una condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell’ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all’assetto di vita della figlia minorenne”. Si è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino già non viveva con la sorella; che la famiglia era già distrutturata prima della comparsa dell’imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l’inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato. 8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito. Il giudice di rinvio, peraltro, dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell’intero trattamento sanzionatorio, nell’ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti. L’ultimo motivo di ricorso – con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base – resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo, anche perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire “comunicazioni protette” e l’avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ciò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A., la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell’imputato (pag. 2 della sentenza impugnata). 9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6, restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

Donne e Uomini, Politica, TEMPI MODERNI Luglio 4, 2011

Dice Ritanna (su Strauss-Kahn e Ophelia)

Ricevo dall’amica Ritanna Armeni e volentierissimo pubblico:

Lo confesso, sono fra le donne che aveva provato una certa intima soddisfazione nel vedere il potente Strauss Kahn incriminato per aver violentato una cameriera. E non perché mi piacciano  il carcere e le manette. La soddisfazione, certo amara,  veniva dal fatto che quella denuncia per  stupro aveva acceso un faro e aveva illuminato la vita precedente di Strauss Kahn, la sua condotta sessuale, il suo rapporto con le donne, l’abuso di potere continuamente esercitato. Perchè tutti sapevano delle inclinazioni ( chiamiamole così) di Strauss Kahn, della sua propensione a pretendere prestazioni sessuali, di quello che, sempre molto misericordiosamente, giornalisti e politici chiamavano la sua debolezza, la sua ossessione, il suo demone e che invece era semplicemente e banalmente la concezione  e quindi l’esplicitazione, la concretezza del suo rapporto con le donne. Ma nessuno, fino al momento della denuncia della cameriera nera, aveva mai detto niente. Il rapporto che aveva  con le donne era considerato un fatto secondario, insignificante di fronte alla “politica”. Si trattava di una debolezza. E chi non ne ha?  Di una questione irrilevante di cui si poteva anche sorridere. Di un  gossip divertente  nei salotti della gauche. Del “personale” da rispettare. Quella denuncia finalmente aveva acceso un faro. Aveva fatto capire a molti che il rapporto con le donne, la sfera personale, certo vanno vissuti liberamente, ma  non possono non essere sottoposti a giudizio. Che gli uomini non possono dividere come una mela la sfera pubblica da quella privata, che un uomo di potere, non può impunemente estendere questo anche al rapporto sessuale. E’ quel faro che si cerca di spegnere. La inaffidabilità della vittima non solo rende  Strauss Kahn automaticamente innocente, ma sta cancellando ogni riflessione sul suo comportamento precedente. La sua condotta sessuale, il suo rapporto con le donne, l’abuso di potere tornano ad essere pettegolezzi da salotto, questioni secondarie, piccoli vizi che nulla hanno a che fare con le capacità dell’uomo pubblico. Strauss Kahn potrebbe fare il Presidente della repubblica francese? Perché no? I vertici del partito socialista francese parlano addirittura della possibilità che partecipi alle primarie. Non è più alla testa del Fondo monetario internazionale? E’ una palese ingiustizia che il grande uomo pubblico ha subìto. In uno stato di diritto un uomo o una donna vanno giudicati solo in base alla legalità dei loro comportamento. Questo devono fare i tribunali ed i giudici. Come si può non essere d’accordo? Ma basta –questo il punto – nel caso di Strauss Kahn limitare il dibattito pubblico alla legalità e alla esistenza del crimine? Solo su questo devono giudicare i cittadini e le cittadine quando scelgono i loro rappresentanti? Come devono comportarsi, ad esempio, quelle e quelli che devono decidere sulla presidenza della Repubblica francese? Devono dimenticare tutto? Spegnere il faro del Sofitel come troppo ed inutilmente accecante? Cancellare come irrilevante quello che la denuncia di stupro ha illuminato, il fatto che un uomo con grandi responsabilità pubbliche  chieda continue prestazioni sessuali? Ignorare l’asimmetria di potere fra l’autorità di lui e la donna incaricata di rassettare la sua stanza? Se lo è chiesto Franca Fossati su Europa e ha dato la risposta giusta.

Se Strauss-Kahn – ha scritto – diventa un Berlusconi qualsiasi, gli andrebbe chiesto, come al nostro premier, di non pretendere di rappresentare gli uomini e le donne del suo paese”. E questo anche se risulta completamente innocente nell’affaire Ofelia,  anche se in quella stanza del Sofitel lui non avesse degnato la cameriera nera neanche di uno sguardo. Cosa di cui francamente continuo a dubitare.

 

Donne e Uomini, TEMPI MODERNI Luglio 4, 2011

Colpevole di essere stuprata

Attente e attenti, perché in questa vicenda Strauss-Kahn potrebbero stabilirsi nuovi -antichissimi- paradigmi sulla violenza sessuale. Qui si sta giocando una partita molto ampia, ben più significativa della presidenza francese. Intanto riguardiamoci questo filmato, per tenere ben presente i fondamentali a cui si rischia di tornare. Con particolare riferimento alla colpevolizzazione della vittima, che come si vede non è un’invenzione di oggi. In memoria di Tina Lagostena Bassi.

Donne e Uomini Ottobre 7, 2010

QUALCUNO PUO’ SPIEGARMI?

«L’ho strangolata con una cordicella mentre era di spalle e ho abusato di lei dopo che era già morta». È la confessione di Michele Misseri, che ha ammesso di avere ucciso la nipote Sarah Scazzi. L’omicidio sarebbe avenuto il 26 agosto nel garage della casa dell’uomo. Prima di occultare il cadavere gettandolo in un pozzo, l’assassino ha denudato la ragazza e poi ha bruciato i suoi vestiti. Misseri, 54 anni,  l’ha strangolata dopo aver perso la testa forse per il rifiuto opposto dalla ragazza alle sue avance. Il corpo di Sarah è stato poi gettato in un pozzo pieno d’acqua in un podere dello stesso zio tra Avetrana e Nardò. 

La ragazzina, prima del triste epilogo, avrebbe cercato aiuto dalla cugina Sabrina, figlia dell’uomo, con la quale il giorno prima proprio per questo motivo avrebbe avuto un violento litigio. Misseri il giorno della scomparsa di Sarah l’aveva avvicinata ancora, ma stavolta per redarguirla e costringerla a non rivelare a nessuno le sue attenzioni morbose.

Insomma, quest’uomo, padre a sua volta di una ragazza, ha preso la figlia di sua sorella, una delle bambine di casa, l’ha ammazzata e poi se l’è scopata, morta. Doveva farlo, a tutti i costi. Poi ha ricominciato tranquillamente a vivere. Probabilmente ha mostrato di condividere la disperazione della sorella. Nella foto qui lo vedete sorridente che risponde ai giornalisti. Da quello che si sa, Misseri non è un pazzo.

C’è qualcuno che può spiegarmi perché, per un uomo, un’ejaculazione, e il senso del possesso, possono essere più importanti della vita di una nipote, diventata donna da poco? E della vita di sua sorella, di sua figlia, di sua moglie, di sua madre, se è ancora al mondo, e del padre di Sarah, e degli altri uomini di casa, tutta gente che da oggi non vivrà più? Qualcuno può dirci qualcosa di questo orribile mistero della sessualità maschile?

Donne e Uomini, OSPITI Marzo 11, 2009

UOMINI SULLE DONNE

Un lettore, Giulio, mi scrive questa lettera sullo stupro. La pubblico qui.

Cara Marina, Lo stupro è un atto pienamente e sinceramente maschile e il subirlo è pienamente e sinceramente femminile. Non a caso, lo stupro della donna sull’uomo non si dà, ma per motivi che non hanno un piffero a che fare con una presunta (ed inesistente) differenza di livello morale fra maschio e femmina. Nella natura ancestrale dell’uomo, mai comprimibile fino in fondo, c’è l’istinto a oggettualizzare la donna e nel caso della violenza carnale il processo si completa: sei mia come mio oggetto del desiderio e ti faccio ciò che voglio. Ecco, qui sta il nodo della questione. Nella situazione di massima eccitazione sessuale, la donna VUOLE essere oggetto della passione maschile, ma solo se prima questa decisione inconscia è stata negoziata e dunque raggiunta con ogni possibile linguaggio. La conseguenza è che lo stupro è tale solo se condotto contro la volontà della donna e giammai sulla base delle sue caratteristiche pratiche, volontà o nolontà che è esattamente la ratio iuris definitoria del reato, unico in tutto il codice penale, fra l’altro, a poter essere così definito dalla vittima. Nel dibattito pubblico, invece, tutta l’attenzione è concentrata sulla violenza degli uomini (quali?) sulle donne (quali?), con un’ipocrisia tanto spontanea quanto velenosa, perché la sua conseguenza inevitabile è che l’uomo è violento e la donna è una vittima. Ergo tutti gli uomini sono violenti, ergo tutte le donne sono vittime, ergo tutti gli uomini devono sentirsi in colpa. Punto e basta. No. Tutti gli uomini, in maggiore o minore misura, sono violenti se le donne accettano di restare, come è ancora adesso in ogni parte del mondo sviluppato, ESCLUSIVAMENTE enti riceventi lo stimolo del maschio, che neanche tanto segretamente pretendono di tenere a bada sempre però con la necessità di vivere la paura di non riuscirci, atteggiamento ambiguo e masochista che corrisponde all’essenza del femminile. E questo, secondo me, è anche il motivo per cui, Califano, che proprio non è il tipo frustrato e vigliacco da stupro visto che ne ha trombate tantissime a (sua) volontà, viene ricoperto di scandalizzatissimi moralismi d’antan dalla parte più in dell’opinione pubblica dopo aver detto che “le donne, anche le più raffinate, nel momento del sesso amano essere trattate come animali”. Che è un datto di fatto che qualunque uomo eterosessuale può confermare. Qual è la conclusione? Seplice: le donne dovrebbero capire che QUESTO TIPO di condanna della violenza dell’uomo sulla donna è meramente funzionale al conformismo oggi necessario a mostrare a tutti gli spettatori del teatrino che abbiamo l’opinione giusta, ma non scalfisce neppure di un millimetro l’ordine sociale implicito, e cioè che la donna è SEMPRE da proteggere in quanto vittima e a proteggerla ci dev’essere IL forte, vale a dire una forma tanto tanto morbida di maschilismo puro e semplice. Che molte, con non so quanto inconsapevole ipocrisia, accettano o vivono frustratamente in silenzio. Resto in ansiosa attesa di un suo riscontro, però ci pensi: non voglio che mi dia torto o ragione, ma che mi aiuti a capire.  Grazie.